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Adeguati assetti organizzativi nelle società sane: l’importanza dell’art. 2086 c.c.

L’ordinanza della Sezione Imprese del Tribunale di Catanzaro evidenzia il dovere di adottare assetti organizzativi idonei anche nelle società non in crisi per garantire la prevenzione di squilibri e perdite di continuità.

La recente ordinanza della Sez. Imprese del Tribunale di Catanzaro ha sottolineato l’importanza dell’adozione di adeguati assetti organizzativi anche e soprattutto nelle società che non si trovano in stato di crisi che, proprio in quanto tali, hanno tutti gli strumenti e le dotazioni per poter adottare gli strumenti previsti dall’art 2086 c.c. IL CASO Il socio minoritario di una s.r.l. presentava ricorso ex art. 2409 c.c. denunziando il compimento, da parte dell’amministratore, di gravi irregolarità nella gestione della società, chiedendo al Tribunale di ordinare “l’ispezione dell’amministrazione della società, nominando all’uopo adeguato professionista ed adottare gli opportuni provvedimenti provvisori”. Il Tribunale ha accolto l’istanza in relazione ad alcune delle denunziate irregolarità, dando particolare rilievo all’evidente mancanza di adeguati assetti organizzativi in capo alla società. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, proprio ai fini della prevenzione di uno stato di crisi o di perdita di continuità, l’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi è particolarmente forte nelle imprese in situazione di equilibrio finanziario e dunque “la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi”

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