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RIGETTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO

La Corte d'Appello di L'Aquila rigetta la proposta di concordato semplificato per carenza di fattibilità economica e procedurale, avviando la liquidazione giudiziale della società ricorrente.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il rigetto della domanda di omologa del concordato semplificato e l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale per la società ricorrente. La decisione si basa su un piano ritenuto non fattibile e fondato su una stima del marchio priva di attendibilità. La società aveva proposto un valore del marchio di € 990.000,00, basato su criteri di valutazione non adeguati. Tuttavia, esperto e ausiliario avevano stimato un valore compreso tra € 240.000,00 e € 362.000,00, rendendo il piano non plausibile Conclusioni Giuridiche: In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), non sono previste, a differenza del concordato preventivo, fasi procedurali come l’ammissione vera e propria o il voto dei creditori. Pertanto, il controllo del Tribunale si estende anche alla legittimità sostanziale della proposta, valutando l’attuabilità e la realizzabilità del piano sotto il profilo giuridico ed economico. Il giudizio di implausibilità può fondarsi su argomentazioni giuridiche e fattuali, comprese le valutazioni dei beni aziendali. In tale contesto, non è rilevante la prevalenza della stima dell’attestatore o la valutazione dei creditori, poiché nel concordato semplificato non sono previsti né l’attestatore né il voto dei creditori. Il rigetto dell’omologa può derivare dall’utilizzo di criteri di valutazione inidonei, come il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa o il royalty relief, che presuppongono la continuazione dell’attività aziendale, risultando incompatibili con la finalità liquidatoria e la cessazione dell’attività. Una volta accertata l’implausibilità del piano, l’unica soluzione possibile rimane l’apertura della liquidazione giudiziale. In tal caso, non è possibile condannare la società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela, poiché ciò graverebbe sulla massa fallimentare.

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