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Compenso Avvocato: Derogabilità dei Minimi Tariffari e Potere del Giudice nella Determinazione del Quantum

Il Compenso dell'Avvocato: Criteri di Commisurazione e Derogabilità dei Minimi Tariffari Corte di Cassazione, sezione seconda, ordinanza 11.7.2024, n. 19025

Nel giudizio di liquidazione del compenso dell’avvocato ogni contestazione – anche generica – sulla consistenza dell’attività svolta investe il giudice del potere – dovere di verificare il quantum debeàtur, che può esplicarsi anche nell’aumento e nella riduzione del compenso, a prescindere dall’istanza del professionista e della richiesta del cliente. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente il valore della causa si determina in base alle norme del codice di rito concernenti la competenza per valore; il giudice ha, però, il potere di adeguare il compenso al valore effettivo della controversia allorché esista sproporzione rispetto al compenso derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. Nelle cause di opposizione all’esecuzione il valore si determina sulla base dell’ importo indicato nell’atto di pignoramento. Nei giudizi possessori il valore va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte; la causa può considerarsi di valore indeterminabile solo allorché il giudice non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima. Il compenso è liquidato facendo applicazione non già della normativa vigente all’epoca del deposito del ricorso per la liquidazione bensì della normativa vigente all’epoca in cui l’attività è stata conclusa, sebbene essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della precedente regolamentazione. Nei giudizi definiti anteriormente alle modifiche di cui al D.M. 8.3.2018, n. 37 – che ha introdotto il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari - non opera il divieto per il giudice di ridurre il compenso al di sotto dei valori minimi; ne discende che in tali giudizi il giudice può derogare ai minimi (come anche ai massimi) tariffari a condizione che fornisca specifica motivazione, in modo che sia consentito il controllo dell’iter logico seguito nella formazione del suo convincimento.

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