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Adempimenti tributari dell’amministratore giudiziario

A cura di Stefania Fiertler

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 46/2025 del 25.02.2025, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti tributari che devono essere rispettati dal custode-amministratore giudiziario di bene immobile per sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e alla tassazione dei redditi.

Gestione immobili sequestrati

Il caso

Si è più volte discusso, nel  sequestro dell’immobile della società, ma non del complesso e/o delle quote sociali, se fosse necessario dotarsi di un nuovo codice fiscale ai fini della determinazione del reddito nelle fasi del sequestro. Tale soluzione, di fatto, era stata preferita nella prassi, in quanto risolveva il problema di non andare ad incidere sulla contabilità ed adempimenti della società (fuori dal perimetro del sequestro), andando quindi a gestire un patrimonio separato collegato ad un distinto codice fiscale.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Con l’interpello citato l’Amministrazione Finanziaria non condivide la necessità di chiedere un nuovo codice fiscale intestato alla custodia giudiziaria e definisce quelli che sono gli adempimenti e gli obblighi fiscali del custode giudiziario durante il sequestro.

Gli adempimenti per non incorrere in sanzioni

1. Presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, se non è scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni. ​

2. Determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, del Tuir, con l’eccezione del reddito dei beni immobili che segue le regole dell’articolo 51, comma 3-bis, del Codice delle leggi antimafia. ​

3. Presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria, eccetto il periodo d’imposta in cui la stessa cessa, e versare le relative imposte. ​

4. Utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, evitando di chiederne uno nuovo intestato alla custodia giudiziaria. ​

5. Se l’azienda sequestrata viene affittata a terzi, predisporre la dichiarazione Ires e Irap, indicando il codice fiscale del proprietario dell’azienda e inserendo i propri dati come dichiarante. ​

6. Adempiere agli obblighi Iva ordinari di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento dell’imposta, utilizzando la partita Iva della società e indicando se stesso come dichiarante, previa presentazione del modello di variazione dati in base all’articolo 35 del Dpr 633/1972.

Ulteriore conferma sulla tassazione generale degli immobili

L’Agenzia delle Entrate conferma come la sospensione nel pagamento delle imposte prevista dall’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011, sussiste, nel caso di beni immobili delle società, esclusivamente per i beni c.d. patrimonio il cui reddito è calcolato secondo le regole di tassazione dei redditi fondiari. In tutti gli altri casi sui canoni di locazione, costituendo reddito d’impresa, le imposte devono essere dichiarate e versate.

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