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Azione revocatoria e natura del dolo del debitore

Con Sentenza n. 1898 del 27.01.2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sul requisito soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c: per la revoca dell'atto anteriore al credito serve la prova del dolo specifico

a cura di Giampaolo Balas

1. L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e il dolo del debitore.

L’art. 2901 c.c. prevede che “[I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto … può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.

2. L’interpretazione dell’art. 2901 c.c. in merito alla natura del dolo. I contrastanti orientamenti della Corte di Cassazione.

Il contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte verteva, essenzialmente, sulla natura generica o specifica del dolo del debitore (consilium fraudis), ai fini della revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, per cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. La giurisprudenza minoritaria riteneva sufficiente, ai fini dell’accertamento del consilium fraudis, la prova della mera previsione, da parte della debitrice, del pregiudizio arrecato al creditore, astenendosi dall’indagare in ordine all’intento specificamente perseguito dal debitore, attraverso il compimento dell’atto ed all’eventuale conoscenza di tale intento del terzo.

Il dolo generico è identificabile come la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori. Il dolo specifico è al contrario rappresentato dalla preordinazione di un intento fraudolento (“un disegno fraudolento”): l’atto sia stato posto in essere dal debitore (in danno del debitore) in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

L'intervento delle SS.UU. Corte di Cassazione n. 1898/2025

Con la citata sentenza è stato risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in merito al requisito soggettivo dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio, prima del sorgere del credito.

Le Sezioni unite hanno stabilito che per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, modificando la consistenza del proprio patrimonio.

Con questa pronuncia il creditore può agire ex art. 2901 c.c. per la revoca dell’atto dispositivo solo se prova del consilium fraudis come dolo specifico del debitore:

  • Che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito modificando la consistenza del proprio patrimonio;
  • Che il terzo acquirente, nell’ipotesi di atto a titolo oneroso, era conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

 

Conclusioni

Questa pronuncia rende sicuramente più gravosa, impegnativa e di non facile esperimento  per il creditore l’azione revocatoria, considerata la difficolta in giudizio della prova del consilium fraudis come dolo specifico da parte del debitore, difficoltà che risiede essenzialmente nel dimostrare attraverso prove precostituite (documenti) e prove costituende (formata nel processo attraverso l’attività di assunzione del mezzo di prova, come ad esempio la testimonianza),  l’intenzione fraudolenta, voluta e preordinata, da parte del debitore. Resta fermo che la prova della conoscenza (participatio fraudis) del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest’ultimo della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro può essere data anche mediante il ricorso a presunzioni semplici con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

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