Questo chiarimento è un passo importante per supportare le aziende che mirano a ritrovare equilibrio e continuità, favorendo un sistema fiscale più inclusivo per la gestione della crisi d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 222/2024, ha fornito chiarimenti di fondamentale importanza in merito all'applicabilità dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, alle sopravvenienze attive derivanti da piani attestati di risanamento regolati dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019). La questione riguarda le agevolazioni fiscali per le aziende in crisi che mirano a riequilibrare la propria posizione finanziaria attraverso tali strumenti negoziali. L’agenzia ha confermato che i piani attestati di risanamento, purché pubblicati nel registro delle imprese, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal suddetto articolo. In particolare, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti non sono tassabili per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo, favorendo un trattamento fiscale che non penalizzi il risanamento dell’impresa. Il chiarimento ribadisce l’equivalenza tra i piani previsti dal vecchio art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare e quelli introdotti dal nuovo Codice della Crisi, garantendo parità di trattamento e coerenza normativa. Tali strumenti, secondo la normativa vigente, devono essere attestati da un professionista indipendente e presentare specifici requisiti, tra cui la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano stesso. Questa interpretazione contribuisce a incentivare il risanamento aziendale, offrendo un sistema fiscale più equo e mirato alla continuità aziendale. La risposta dell’Agenzia rappresenta un importante supporto per le imprese in difficoltà, evidenziando come il sistema normativo sia orientato a sostenere i percorsi di ristrutturazione del debito.Punti chiave: Beneficio fiscale per le aziende che avviano un percorso di risanamento, consentendo la riduzione dei debiti senza incorrere in un'immediata tassazione. Parità di trattamento tra i piani di risanamento ex art. 67 della vecchia Legge Fallimentare e quelli ex art. 56 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, che ha una propria regolamentazione specifica Requisiti del piano: deve essere pubblicato nel registro delle imprese e attestato da un professionista indipendente