Con ordinanza n. 26807/2024 del 15.10.2024 la Suprema Corte ha chiarito alcuni profili sul perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento, precisando che nelle ipotesi di “consegna a mani del portiere dello stabile” la notifica, pena la sua invalidità, deve essere seguita dalla necessaria lettera raccomandata prescritta dall’art. 139 c.p.c. Disciplina di riferimento La Corte ha dichiarato l’invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento consegnate “a mani” del portiere dello stabile a causa della mancata spedizione della lettera raccomandata prescritta dall’art. 139, comma 4, c.p.c. sulla base dei seguenti richiami normativi: art. 26 co. 4 del d.P.R. n. 602/1973 (“……la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”); art. 60 co. 1 lett. a) del d.P.R. n. 600/1973 (“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”); art. 60 co. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600/1973 (“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare……..Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”); l’art. 139 co. 4 c.p.c. (“Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”). In sintesi questi i punti trattati: - la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia espressamente l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 4 e 6, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.; - nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario