La sentenza della Corte di Appello di Trieste del 22/05/2024 conferma l’orientamento giurisprudenziale per cui anche le imprese in stato di insolvenza possono accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi, purché risulti perseguibile il risanamento dell’impresa e dunque l’insolvenza sia “reversibile”. IL CASO La Corte d’Appello di Trieste ha accolto il reclamo presentato avverso la sentenza che dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di una società successivamente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi. Con la sentenza reclamata il Tribunale di Udine aveva rilevato l’impossibilità per tale società di accedere allo strumento della composizione negoziata stante la situazione di insolvenza e stante la pendenza delle istanze di liquidazione da parte dei creditori. Il giudice del reclamo ha invece rilevato come il legislatore non abbia previsto alcun filtro di inammissibilità all’accesso alla composizione negoziata, ben potendovi accedere anche le società già insolventi, stante il tenore neutro dell’art. 12 primo comma C.C.I.I., purché per le stesse sia perseguibile il risanamento dell’impresa. L’art. 17, terzo comma lett. d) C.C.I.I., infatti, permette la presentazione dell’istanza di cui all’art. 12 anche in pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 18 quarto comma C.C.I.I., la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata in caso di presentazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive ai sensi del primo comma del medesimo articolo ed anteriormente alla revoca di tali misure. Giova rammentare che il “correttivo ter” del C.C.I.I. ha modificato il primo periodo dell’art. 25 quinquies stabilendo che: «L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3». In altre parole, come chiarito nella Relazione illustrativa, l’accesso alla CNC è precluso – peraltro temporaneamente – solo laddove l’imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (ad esempio mediante concordato preventivo) ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un terzo. Sarà dunque l’esperto nominato in sede di CNC, ex art. 17 comma quinto C.C.I.I., a valutare l’effettiva possibilità di risanamento aziendale anche dell’impresa insolvente.