Il 17 ottobre 2024, con l’ordinanza n. 28216, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di opposizione allo stato passivo di un fallimento, richiamando l'attenzione sull'onere probatorio a carico dei creditori in fase di verifica del passivo. Il caso: Il cessionario di un credito derivante da mutuo fondiario aveva chiesto di essere ammesso in via privilegiata al passivo fallimentare del debitore. In sede di verifica del passivo, il Giudice Delegato aveva ritenuto, però, che non vi fossero sufficienti elementi per determinare il quantum del credito, escludendolo in gran parte ed accogliendo i rilievi del curatore. Il Tribunale di Cosenza confermava l’esclusione anche in sede di opposizione allo stato passivo, rilevando, fra l'altro, che la società istante non aveva prodotto il piano di ammortamento, rendendo di fatto impossibile ricostruire se le somme incassate fossero state imputate a capitale ovvero ad interessi e se i pagamenti fossero tutti transitati sul conto corrente indicato. Il giudizio di cassazione: Instaurato il giudizio innanzi la Corte di Cassazione, il ricorrente lamentava un error in procedendo imputabile al Tribunale di Cosenza per aver inesattamente affermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul creditore. In particolare, secondo il creditore, tale onere era stato soddisfatto non solo dal deposito del contratto di mutuo, ma anche dalle quietanze di pagamento e dagli altri documenti integrativi. In relazione al mancato deposito del piano di ammortamento, il ricorrente affermava in primo luogo che lo stesso non era stato allegato solo perché il rapporto contrattuale si sarebbe svolto tra le parti esclusivamente nella fase di preammortamento. In secondo luogo, il deposito del piano di ammortamento non avrebbe costituito elemento indefettibile per la prova del residuo capitale; infatti, gli elementi costitutivi delle reciproche obbligazioni (soprattutto di quella restitutoria) potevano essere desunti dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale. Tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando che le censure sollevate erano già state esaminate dal giudice di merito e si configuravano come una riproposizione di argomentazioni precedentemente rigettate, non riesaminabili, stante appunto la precedente valutazione probatoria effettuata dal Tribunale. Considerazione finale: Un chiaro messaggio per i professionisti del settore: la preparazione e la raccolta di documentazione adeguata sono cruciali per il successo nelle istanze di ammissione al passivo fallimentare