Cass. 22.12.2023, n. 35907 Il caso: la Società ha impugnato cartella di pagamento per imposte di registro e ipocatastali, eccependo l’inesistenza e/o prescrizione della pretesa per decorso del termine triennale. La medesima società aveva già impugnato l’avviso di liquidazione ed il ricorso era stato accolto in primo e secondo grado; la sentenza della CTR era stata cassata con rinvio per la rideterminazione del tributo; il giudizio di rinvio non è stato avviato. Notificata cartella di pagamento, la contribuente ha proposto ricorso rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello sul presupposto che il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale; la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. La decisione: con l’ordinanza in esame la Cassazione, superando un pregresso orientamento, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso facendo applicazione dei seguenti principi: a) l’estinzione del giudizio tributario per inattività delle parti comporta il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento, mentre restano travolte le sentenze (di condanna o annullamento) su cui non si forma alcun giudicato; b) il regime dell’ actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna o alle pronunce che comunque riconoscano la legittimità dell’atto impositivo contestato; c) l’applicazione dell’ordinario termine decennale ex art. 2953 c.c. decorre solo dalla formazione del giudicato sulla pretesa sicché quando la pretesa impositiva continui a fondarsi sull’avviso di accertamento originario (divenuto definitivo per una ragione di ordine processuale) trova applicazione il regime di decadenza invocato dalla ricorrente. Ha quindi stabilito che deve trovare applicazione l’art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 602/73, che per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio impone al concessionario la notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Conclusione: in materia tributaria, quando la definitività dell’avviso di accertamento deriva dall’estinzione del processo per mancata riassunzione e, quindi, non si forma alcun giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza decorrenti dall’ estinzione del giudizio, propri dell'attività di riscossione, e non già il termine di prescrizione decennale proprio dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c..