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Azione revocatoria fallimentare: termine di decorrenza per l’individuazione del periodo sospetto

In presenza di consecuzione di procedure il ‘periodo sospetto’ decorre dalla pubblicazione della prima sentenza dichiarativa

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La vicenda decisa dalla Cassazione

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una S.p.A. in liquidazione. La sentenza dichiarativa venne revocata dalla Corte d’Appello in quanto, ravvisata la presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, fu emessa sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza secondo quest’ultima procedura. Tuttavia, poiché nel periodo di osservazione non emersero “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, la società venne nuovamente dichiarata fallita.

Il curatore fallimentare, successivamente, ritenendo che alcuni atti fossero stati compiuti durante il cd. ‘periodo sospetto’, avviò un’azione revocatoria di alcune rimesse bancarie che venne prima rigettata dal Tribunale e poi accolta dalla Corte d’Appello. Avverso tale pronuncia la banca ha proposto ricorso per Cassazione contestando le modalità utilizzate per l’individuazione del periodo sospetto rilevante per l’esercizio dell’azione revocatoria.

La disciplina di riferimento

L’azione revocatoria è il procedimento giudiziario mediante cui il curatore, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale), chiede che vengano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore, durante un determinato lasso temporale (cd. periodo sospetto), in pregiudizio dei creditori.

Tale rimedio, previsto dagli art. 64 e ss. della L.F. (ed oggi negli art. 163 e ss. del C.C.I.I.), può essere esperito dal curatore con riferimento alle attività del debitore (pagamenti, contratti, atti) compiute nel periodo precedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento (o la data di un diverso provvedimento, in caso di consecuzione di procedure concorsuali), considerato “sospetto”, appunto, poiché lo stato d’insolvenza dell’impresa era già noto e percepibile anche dai terzi.

Per “consecuzione di procedure concorsuali” si intende, secondo l’indirizzo fornito dalla Suprema Corte, un fenomeno “consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa” (tra le più recenti Cass. Civ. n. 13367/2022).

I principi espressi dalla Corte

Con l’ordinanza in esame la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

  • «Nel caso in cui:
  • il reclamo contro la sentenza di fallimento venga accolto perché l’impresa aveva i requisiti dimensionali per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
  • alla revoca del fallimento segua quindi la dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999;
  • a questa segua, all’esito del periodo di osservazione, una nuova dichiarazione di fallimento per l’assenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. legge fall. corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa del fallimento».

Conclusioni

L’azione revocatoria fallimentare rappresenta uno dei principali strumenti di tutela della par condicio creditorum e di rispetto del divieto di alterazione del legittimo ordine dei privilegi. La conoscenza della disciplina che ne regolamenta l’esercizio è fondamentale per garantire il soddisfacimento dell’interesse della massa dei creditori sociali: in tale ottica l’ordinanza in commento, che individua il termine di decorrenza per il calcolo del “periodo sospetto’ in caso di consecuzione di procedure concorsuali, fornisce un indirizzo interpretativo molto utile per tutti gli operatori del settore.

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