- Pubblicato daGiampaolo Balas
- -Maggio 21, 2025
- -Diritto societario, News
La domanda di compensazione pecuniaria segue il Reg. UE 1215/2012, non la Convenzione di Montreal, salvo richiesta di danni ulteriori

Premessa
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8802/2025, hanno risolto una questione interpretativa di grande rilevanza in tema di giurisdizione per le controversie derivanti da ritardi o cancellazioni di voli, distinguendo nettamente il regime applicabile alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 rispetto a quello del risarcimento supplementare disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999.
La vicenda
Due passeggeri avevano chiesto la compensazione pecuniaria per un volo Ryanair in ritardo (Alghero–Treviso), sulla base del Regolamento 261/2004. Il Tribunale di Sassari, riformando la decisione del Giudice di Pace, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello irlandese, facendo leva su una clausola contrattuale standard di Ryanair. La questione è giunta alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto interpretativo.
I princìpi affermati
Compensazione pecuniaria (artt. 5 e 7 Reg. 261/2004): la giurisdizione si determina esclusivamente secondo il Reg. UE n. 1215/2012, senza applicazione delle norme sui contratti dei consumatori (art. 17, par. 3), salvo vi sia anche una prestazione combinata (es. trasporto + alloggio).
Risarcimento supplementare (Convenzione di Montreal): solo se la domanda include anche danni ulteriori ex art. 19 della Convenzione, la giurisdizione si determina secondo l’art. 33 della stessa, che consente di adire il giudice del domicilio del vettore, della sua sede o del luogo di destinazione.
No all’eterointegrazione: la Corte ha escluso che le regole della Convenzione possano estendersi anche alla domanda fondata unicamente sul Reg. 261/2004, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (sentenze Rehder, Guaitoli, Flight Refund).
Validità della clausola di proroga: nei contratti online, la clausola che attribuisce la giurisdizione al giudice straniero è valida, anche se accettata tramite point and click, purché conforme all’art. 25 del Reg. 1215/2012: nel caso specifico, essendo stata validamente pattuita una clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice irlandese, ed essendo tale clausola pienamente efficace secondo il Reg. UE n. 1215/2012, la Corte ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Cosa deve sapere un passeggero
– Quando si acquista un biglietto aereo online, prestare particolare attenzione alle condizioni generali di contratto: le clausole che stabiliscono la competenza di un tribunale estero (come quello irlandese per Ryanair) sono valide e vincolanti se accettate durante la procedura di acquisto, anche con un semplice click.
– In caso di ritardo o cancellazione di un volo, esistono due tipi distinti di richieste:
– la compensazione forfettaria (da 250 a 600 euro) prevista dal Reg. CE 261/2004
– Il risarcimento di eventuali danni ulteriori previsto dalla Convenzione di Montreal: si può citare in giudizio la compagnia anche nel luogo di destinazione del volo o della sua sede.
– Per i voli nazionali (come nel caso esaminato dalla Cassazione), se la compagnia aerea ha previsto nelle condizioni di contratto la competenza di un tribunale estero, il passeggero dovrà necessariamente rivolgersi a quel tribunale per ottenere la compensazione forfettaria per ritardo o cancellazione. Questo può rappresentare un ostacolo pratico significativo per il recupero delle somme, specialmente se di importo contenuto.
Autore
RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi: