A cura di Marco Cavaliere

1. Introduzione: natura e tipologie dei tributi locali
I tributi locali rappresentano fondi di finanziamento per i servizi erogati dagli enti locali. Tra i principali si annoverano: l’Imposta Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), i tributi sui servizi comunali indivisibili (TASI) e la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Alcuni di questi tributi rientrano nella più ampia categoria dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che include TASI, IMU e TARI. In passato si faceva riferimento anche alla TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) e alla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi).
2. Presupposti soggettivi e oggettivi di imposizione
L’assoggettamento ai tributi locali dipende dai presupposti oggettivi e soggettivi nonché dalla configurazione della gestione giudiziaria. La condotta dell’amministratore giudiziario varia in funzione della natura dei beni sequestrati e del relativo presupposto impositivo. L’applicazione dell’imposizione in base a tali presupposti per il periodo antecedente al sequestro rimane salva. Tuttavia, la riscossione dei tributi in questo periodo – e di ogni altra obbligazione tributaria maturata anteriormente – è subordinata al congelamento dei crediti e alla loro verifica secondo quanto disposto dal Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011, artt. 57 ss.).
3. Sospensione e pagamento dei tributi dopo il sequestro
L’amministratore giudiziario non è tenuto a corrispondere i tributi maturati anteriormente al sequestro se non previa verifica dell’ammissibilità del credito. I tributi maturati dopo il sequestro, e sino alla confisca definitiva o alla revoca del provvedimento, seguono le disposizioni dell’art. 51, comma 3-bis del Codice Antimafia. Tale norma prevede che “durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca […] è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”.
4. Esclusione dell’imposizione in caso di confisca
Da ciò deriva che, per tutti i tributi basati sulla titolarità del diritto di proprietà o sul possesso, la sospensione resta operante fino al momento della confisca o assegnazione definitiva. In seguito, con il trasferimento del bene al patrimonio dello Stato, tali tributi non saranno più dovuti, anche se il tributo non preveda specifiche disposizioni di esonero.
L’effetto retroattivo della confisca fa venir meno la pretesa impositiva, con estensione anche ai tributi già sospesi, che non sono più dovuti.
5. Esenzioni previste dalla normativa vigente
Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, sono esenti da IMU gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, ove destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Inoltre, l’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del D.lgs. 504/1992, prevede ulteriori esenzioni, tra cui quella per i fabbricati e le aree oggetto di confisca definitiva, con decorrenza dalla data del sequestro.
6. Revoca del sequestro o della confisca e ripristino dell’imposizione
Nel caso in cui il sequestro o la confisca venga revocato, l’imposizione sospesa si riattiva e il tributo sarà addebitato all’avente diritto, con decorrenza dalla data originaria del sequestro, ma senza applicazione di sanzioni o interessi. L’art. 51, comma 3-bis, del Codice Antimafia prevede che, in caso di revoca, “l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti”.
7. Altre questioni applicative emerse nella prassi
Altri casi e questioni, invece, sono sorti agli amministratori giudiziari in relazione ad altri tributi comunali.
In relazione, per esempio, ai tributi comunali sui rifiuti e sui servizi (TARI e TARES, prima TARSU) le prassi dei vari amministratori giudiziari hanno condotto ad una piena applicazione del tributo in costanza di sequestro in caso di aziende amministrate e gestite in continuità, rinviando invece eventuali debiti nei confronti degli enti impositori per il periodo ante sequestro al loro riconoscimento dopo la verifica dei crediti ed ad un eventuale piano dei pagamenti post confisca definitiva sui creditori utilmente collocati nel passivo.
Differente la questione per i beni immobili sequestrati a persone fisiche, il cui tributo grava su chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso in specie, quando l’immobile sequestrato e confiscato risulti essere stato amministrato senza che l’amministratore giudiziario abbia reso redditizia la gestione (mera custodia e conservazione del bene con apposizione dei sigilli da parte dell’autorità giudiziaria proponente) è pacifico che il tributo non è dovuto.
Nel caso di affitto a terzi, con una amministrazione giudiziaria tendente a rendere redditizia la gestione del bene immobile stagito, lo stesso tributo grava interamente sul possessore (conduttore/comodatario) o su chi occupa o detenga a qualsiasi titolo il fabbricato, per cui non si pongono problematiche di sorta per l’amministratore giudiziario.
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