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Competenza sull’azione revocatoria dell’atto di scissione

La Cassazione ha definito la competenza sulla revocatoria dell'atto di scissione societaria tra tribunale fallimentare e tribunale delle imprese

Azione revocatoria scissione societaria

Introduzione

Il Tribunale di Parma ha dovuto pronunciarsi sulla competenza in merito a un’azione revocatoria relativa a un atto di scissione societaria. Il tribunale ha rigettato le domande di nullità, sostenendo che gli atti impugnati non costituissero un’operazione fraudolenta. Una questione importante riguardava la competenza per decidere sulle azioni revocatorie, che è stata poi esaminata dalla Corte di Cassazione.

Il Caso

Il Tribunale di Parma ha separato le cause relative alla revocatoria e ha dichiarato di non essere competente. La questione è quindi stata rimessa alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, che ha anch’essa ritenuto di non avere competenza e ha sollevato un regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha dovuto quindi decidere.

La Decisione della Cassazione

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i principi sulla competenza riguardo alla revocatoria di atti di scissione societaria:

1.Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: L’azione revocatoria ordinaria non riguarda direttamente i rapporti tra società, soci e organi sociali. Tuttavia, la Cassazione ha deciso che essa spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché l’atto di scissione incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Perciò, il giudizio diventa relativo a un rapporto societario.

2.Revocatoria fallimentare ex art. 66 l. fall.: L’azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 66 della legge fallimentare, deve essere trattata dal tribunale fallimentare, che ha priorità sulla sezione specializzata in materia di impresa.

3.Concorso di competenze: Quando si propongono azioni revocatorie durante una procedura concorsuale, prevale la competenza del tribunale fallimentare rispetto a quella della sezione specializzata delle imprese.

Conclusioni

Pertanto, la Cassazione ha concluso che, in caso di azioni revocatorie nei confronti di atti di scissione societaria, la competenza del tribunale fallimentare è inderogabile e prevale su tutte le altre competenze, compresa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.

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