Corte di appello di Catanzaro, sezione seconda, sentenza 22.10.2024, n. 1161 Il caso: La sentenza affronta la delicata questione della decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria di atto di trasferimento immobiliare nel caso in cui l’atto dispositivo sia costituito da scrittura privata con sottoscrizione non autenticata o né accertata giudizialmente e, quindi, inidonea alla trascrizione. La decisione: L’art. 2903 c.c. fissa l’esordio della prescrizione dell’azione revocatoria nella data dell’atto; la norma è interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi. Ove il trasferimento avvenga mediante scrittura privata non autenticata, al fine di precostituirsi un titolo idoneo alla trascrizione l’acquirente deve proporre domanda di accertamento delle sottoscrizioni, soggetta a trascrizione a norma dell’art. 2952, n. 3, c.c.. La trascrizione della domanda giudiziale ha effetto di prenotazione, individuando il momento a partire dal quale la sentenza di accertamento della sottoscrizione diventa opponibile ai terzi; con la conseguenza che, se tra il momento della trascrizione della domanda e quello della trascrizione della sentenza che l’accoglie intervengono altre trascrizioni o iscrizioni, le stesse non sono opponibili alla parte che ha trascritto la domanda, su di esse prevalendo - per il principio prior in tempore potior in iure - la trascrizione della domanda. In sostanza, la trascrizione della domanda di accertamento della sottoscrizione produce i medesimi effetti della trascrizione del contratto, secondo il seguente schema: al contratto si surroga, in via provvisoria, la domanda giudiziale di accertamento della sottoscrizione della scrittura privata; accolta la domanda, la sentenza che chiude il relativo giudizio si trascrive unitamente al contratto; questa seconda trascrizione è considerata a tutti gli effetti come avvenuta nel momento in cui è stata trascritta la domanda Ed allora il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di trascrizione della domanda di verificazione, mentre rimane irrilevante la data di trascrizione della scrittura privata; ciò perché, in base all’espresso disposto dell’art. 2652, n. 3, c.c., la trascrizione retroagisce al momento della trascrizione della domanda, con l’effetto che la scrittura privata si considera trascritta a tutti gli effetti alla data della trascrizione della domanda. Conclusione: L’azione revocatoria del trasferimento immobiliare attuato con scrittura privata va proposta entro cinque anni dalla trascrizione della domanda di verificazione della scrittura.