Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 11.6.2024 il caso: Una società impartisce disposizione di bonifico lo stesso giorno in cui è dichiarata fallita. La curatela fallimentare propone domanda di declaratoria di inefficacia del pagamento ai sensi dell’art. 44 l. fall. La decisione : La sanzione di inefficacia prevista dall’art. 44, comma 1, l. fall. – corollario del generale principio dello spossessamento e funzionale alla par condicio creditorum - colpisce tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione di fallimento (ad eccezione di quelli relativi ai rapporti estranei al fallimento ai sensi dell’art. 46 l. fall.), a prescindere dalla loro idoneità ad arrecare pregiudizio ai creditori e della buona o mala fede dell’accipiens. L’inefficacia è una sanzione di carattere obiettivo, che opera automaticamente. La pronuncia giudiziale che la accerta ha mera efficacia dichiarativa e comporta, quale conseguenza implicita e senza necessità di una corrispondente richiesta espressa, obbligazione restitutoria a carico dell’accipiens; sugli importi in restituzione sono dovuti gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti. Nella nozione di pagamento rientra ogni atto estintivo di debito riferibile direttamente o indirettamente al debitore fallito o comunque compiuto con prelievo dal suo patrimonio ed idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, ivi compresi i pagamenti coattivi. Sotto il profilo temporale, premesso che rispetto al fallito ed al creditore istante gli effetti si producono dalla data della pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. (cui l’art. 16, comma 2, l. fall. fa espresso rinvio), in assenza di riferimento cronologico la giurisprudenza ha individuato nell' ora zero del giorno della pubblicazione o della iscrizione nel registro delle imprese, il momento in cui gli effetti si producono nei confronti delle parti (fallito e creditore istante) e dei terzi. Allorché il pagamento sia eseguito a mezzo bonifico la data rilevante ai fini della verifica dell’efficacia del pagamento è la c.d. data contabile vale a dire quella in cui l’importo oggetto del bonifico viene annotato sul conto corrente dell’accipiens. Conclusione : Muovendo dalla considerazione che nella specie l’ordine di pagamento è stato impartito dalla società fallita lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento e che, quindi, la data contabile coincide con quella della dichiarazione di fallimento, il tribunale ha dichiarato l’inefficacia del pagamento, ordinando alla società destinataria del bonifico la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali dalla percezione al saldo.