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Opponibilità del compenso in assenza di data certa

La scrittura privata senza data certa non è opponibile alla liquidazione giudiziale

compenso senza data certa

Scrittura contenente la pattuizione del compenso: data certa ed opponibilità alla liquidazione giudiziale

L’art. 2704, comma 2, c.c. stabilisce che una scrittura privata non autenticata può acquisire data certa solo in presenza di specifiche condizioni. Queste includono la registrazione dell’atto, la morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, la riproduzione del contenuto in un atto pubblico oppure un altro fatto oggettivo che dimostri con certezza l’anteriorità del documento.

La norma mira a tutelare i terzi in buona fede, cioè coloro che non hanno partecipato alla redazione dell’atto. La giurisprudenza, in modo unanime, riconosce che tra questi soggetti rientra anche il curatore fallimentare. In quanto rappresentante della massa dei creditori, egli opera in posizione di terzietà rispetto al fallito.

Pertanto, il curatore può opporre solo gli atti che abbiano una data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento o all’apertura della liquidazione giudiziale. La certezza di tale data deve risultare dai criteri fissati dall’art. 2704 c.c.

È importante ricordare che la priorità temporale del credito è condizione essenziale per essere ammessi al passivo. Tale elemento, infatti, è alla base del diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo. Di conseguenza, il creditore ha l’onere di provare questa anteriorità. Essa non può essere oggetto di eccezione sollevabile solo da curatore o altri creditori.

Prova della certezza della data

Per quanto riguarda la prova della data, l’art. 2704 c.c. elenca alcuni fatti che attribuiscono data certa a una scrittura privata non autenticata, come la registrazione o l’inserimento in atti pubblici. Tuttavia, la norma consente anche che la certezza della data possa derivare da altri fatti, purché abbiano caratteristiche ben precise: devono essere oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto che li invoca e non nella sua disponibilità.

Pertanto, per rendere opponibile al fallimento un credito documentato con scrittura privata priva di data certa, il creditore può fornire la prova dell’anteriorità dell’atto attraverso fatti equipollenti a quelli indicati dalla norma. Tuttavia, tali fatti devono possedere i requisiti sopra descritti: devono essere oggettivi, non riconducibili al creditore e fuori dal suo controllo diretto.

Secondo la giurisprudenza, l’istituto della data certa garantisce che un atto giuridico possa essere considerato completo e conoscibile in un momento preciso. Non è sufficiente, a tal fine, che il contenuto dell’atto venga semplicemente menzionato in un altro documento.

Infine, se il contratto richiede la forma scritta ad substantiam, come avviene per la pattuizione del compenso dell’avvocato (art. 2233, co. 3, c.c.), l’assenza della data certa non può essere sanata con mezzi di prova alternativi. In tale ipotesi, il creditore non può far valere alcun diritto nei confronti della procedura fallimentare fondandosi su un titolo contrattuale privo di data certa.

La decisione del tribunale

Nel caso esaminato, il creditore opponente ha fondato la propria domanda su una scrittura privata contenente la pattuizione del compenso. Tuttavia, tale documento era privo di data certa, così come richiesta dall’art. 2704 c.c. A sostegno della propria tesi, il creditore ha affermato che l’incarico professionale era stato conferito con delibera del consiglio di amministrazione dell’ente, antecedente alla scrittura. Tale delibera era stata trasmessa via posta elettronica allo stesso opponente.

Il tribunale, però, ha ritenuto che la scrittura non fosse opponibile alla liquidazione giudiziale, in quanto priva di data certa. Ha chiarito che nessuna delle circostanze indicate dall’opponente rientra tra quelle previste dall’art. 2704, comma 1, c.c. Né, d’altra parte, esse possono essere considerate fatti equipollenti in grado di attribuire al documento una data certa in senso giuridico.

Inoltre, il giudice ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale proposta dall’opponente per dimostrare la data della scrittura. Tale decisione si fonda su due motivi:
a) il contratto con cui l’avvocato concorda il compenso con il cliente deve avere forma scritta ad substantiam (art. 2233, comma 3, c.c.), per cui anche la data, come elemento del contratto, non può essere provata per testi;
b) la prova testimoniale offerta non riguardava fatti oggettivi o esterni, ma si riferiva alla data della sottoscrizione, circostanza soggettiva e controllabile da chi la invoca, quindi non idonea a integrare una data certa ai sensi di legge.

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