Il diritto alla copia della documentazione bancaria
Pubblicato il: Aprile 10, 2025 da
Pubblicato daGiorgio Conforti
-Aprile 10, 2025
-Diritto societario, News
Cassazione: possibile il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 119 T.U.B.
La vicenda decisa dalla Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8173/2025, ha riaffermato un principio chiave in tema di diritto copia documentazione bancaria. Una società a responsabilità limitata aveva richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere da un istituto di credito la copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti. Il Tribunale, tuttavia, revocava il provvedimento; la Corte d’Appello confermava questa impostazione, sostenendo che tale diritto non potesse essere azionato in sede monitoria.
La società ricorreva quindi in Cassazione, contestando la violazione degli artt. 119, comma 4, T.U.B. e 633 c.p.c. La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il diritto copia documentazione bancaria ha natura sostanziale e, di conseguenza, può essere tutelato autonomamente in giudizio. In particolare, ha chiarito che il diritto ha per oggetto una prestazione di dare (la consegna delle copie), rientrante tra quelle tutelabili mediante decreto ingiuntivo, a condizione che ne sussistano i presupposti di legge.
Il quadro normativo e la tutela giurisdizionale
L’art. 119 T.U.B. prevede che il cliente di un istituto di credito, nonché i suoi successori o amministratori, hanno diritto di ottenere, entro 90 giorni e a proprie spese, copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni. Inoltre, al cliente possono essere addebitati esclusivamente i costi di produzione della documentazione, e non altre voci di spesa.
Tale diritto, sebbene sia spesso ignorato nella prassi, assume rilevanza significativa quando gli istituti di credito omettono o ritardano il rilascio dei documenti. In questi casi, infatti, il cliente può reagire con un ricorso al giudice. In particolare, l’art. 633 c.p.c. consente l’accesso alla tutela monitoria per chi vanta il diritto alla consegna di una cosa determinata. Pertanto, la Cassazione ha legittimato anche tale strumento processuale, rafforzando il potere contrattuale e processuale dei clienti bancari.
I principi espressi dalla Corte
Con l’ordinanza in esame la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’ 119 T.U.B., in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia”;
“l’oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l’obbligazione ineseguita dalla banca e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale”.
Conclusioni
Spesso, nella prassi, accade che persone fisiche e/o giuridiche (quali società, imprese, enti, ecc.) necessitino, per esigenze varie, di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni eseguite, in un determinato periodo, nell’ambito dei rapporti commerciali intrattenuti con i propri istituti di credito.
Per effetto dell’art. 119 co. 4 T.U.B. i clienti hanno diritto di richiedere la consegna della documentazione bancaria: orbene, qualora l’istituto di credito si rifiuti o non provveda tempestivamente al rilascio delle copie i ‘clienti’ possono, alla luce dei principi enunciati nell’ordinanza in esame, azionare la tutela giurisdizionale del proprio diritto anche mediante il procedimento per ingiunzione.