È ammissibile la proposta di concordato minore presentata da un debitore privo di beni o redditi, sostenuta esclusivamente da finanza esterna? La risposta è sì. Secondo l’art. 74, comma 2, CCII, la condizione relativa all’apporto di risorse esterne idonee a “incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile” è soddisfatta anche se la finanza terza costituisce l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali. Ecco perché questa interpretazione è preferibile rispetto a visioni più restrittive: Sul piano letterale: un “incremento” può riguardare anche un attivo disponibile pari a zero. In tali casi, l’apporto esterno costituisce un incremento apprezzabile per definizione. Sul piano sistematico: consentire a un debitore incapiente di accedere a strumenti di esdebitazione negoziale o liquidatoria è coerente con l’obiettivo di agevolare il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori tramite risorse esterne. Giurisprudenza a supporto: Trib. Avellino, 16/06/2024: Ammissibilità del concordato minore negoziale/concordatario per debitori incapienti. Trib. Nola, 12/12/2023, e Trib. Bergamo, 7/06/2023: Validità del concordato minore liquidatorio con finanza esterna.