La sentenza della Corte di Appello di Torino del 27/08/2024 ha affrontato in maniera esaustiva il tema dell’ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato nel caso in cui esista un solo creditore e non vi siano beni attuali da liquidare, bensì solo crediti futuri. IL CASO La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il reclamo presentato dal creditore avverso la sentenza che dichiarava l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss c.c.i.i. su istanza di un soggetto sovraindebitato; il debitore, nel caso di specie, aveva chiesto di essere liberato dal debito verso un unico creditore fondiario (rimasto parzialmente insoddisfatto dalla vendita coattiva dell'immobile gravato da ipoteca); il debitore, inoltre, chiedeva di includere nella procedura esclusivamente la somma mensile di € 300,00 (pari al quinto dello stipendio) per 36 mesi e due beni mobili registrati di scarso valore. Il giudice del reclamo ha rilevato che nessuna norma impone che sussista una pluralità soggettiva di creditori quale condizione per l’accesso alla liquidazione controllata: ciò che conta è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, inteso, ai sensi dell’art. 2 lett. c) c.c.i.i., come incapacità non provvisoria del debitore insolvente, o in stato di crisi, di far fronte alle proprie obbligazioni, anche se si tratta di un solo debito. La sentenza in esame, inoltre, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, dall’interpretazione a contrario dell’art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., emerge la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i (soli) beni sopravvenuti. Ciò riflette il principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 C.c., in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» ed è stato autorevolmente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6/2024. Anche la novella disposizione ex art. 268, comma 3, c.c.i.i., non esclude l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato “senza beni” o con soli beni futuri, che rimane preclusa solo quando sia certificata l’impossibilità dell’acquisizione di attivo, anche futura. Lo stesso art. 283, comma 1, c.c.i.i., infatti, stabilisce che è sovraindebitato incapiente solo il debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro. La sentenza in commento ribadisce inoltre che nella fase di apertura della liquidazione controllata sono irrilevanti le ragioni del sovraindebitamento, che saranno valutate solo nell’eventuale fase di esdebitazione.