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Beni confiscati: trattamento Ires su redditi post confisca definitiva.

Confisca affitto medesima società

Abstract

Con la risposta d’interpello n. 39 del 19.02.2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche in presenza di un provvedimento ablatorio definitivo al quale non ha avuto seguito l’adozione di un provvedimento di destinazione dell’azienda confiscata, <<nelle more (…) affittata (…) “alla stessa società” ai sensi dell’art. 48, comma 8 lett. a), del d.lgs. n. 159/2011>>, “risorge” l’obbligo di versare la relativa Ires secondo le regole ordinarie. ll canone versato allo Stato, che  è un “provento” destinato alle medesime casse erariali, è esente da Ires.

Il caso dell'interpello. Confisca definitiva e affitto del complesso dei beni aziendali alla medesima società.

L’istanza. L’agenzia risponde all’istanza di chiarimenti presentata in ordine all’interpretazione dell’art. 50, c. 2, del d.lgs. n. 159/2011 (…), in specie ­con particolare riferimento alla sua applicazione ai debiti per IRES sorti dopo la confisca definitiva in relazione al reddito prodotto nell’esercizio dell’attività di impresa riferibile all’azienda definitivamente confiscata e mantenuta al patrimonio dello Stato prima della sua definitiva destinazione ai sensi dell’art. 48, c. 8­ter, del d.lgs. n. 159/2011; e risponde anche con riferimento all’obbligo di dichiarazione annuale ai fini IRES.

Il caso. Nel caso in esame, l’ANBSC a seguito dell’intervenuta definitività del provvedimento di confisca aveva disposto ­nelle more di ulteriori eventuali determinazioni ­la destinazione del complesso dei beni aziendali confiscati «all’affitto, a titolo oneroso, […]» alla stessa società, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a) del d.lgs. 159 del 2011. Da qui l’istanza presentata circa la richiesta di quale fosse la corretta modalità di trattamento fiscale Ires dei redditi prodotti e dell’eventuale relativo obbligo di dichiarazione Ires annuale.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere a un interpello, richiama l’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, che prevede l’estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca definitiva di beni, aziende o partecipazioni societarie. In tale ipotesi, i crediti tributari si estinguono poiché debitore e creditore coincidono (Stato – Erario), come previsto dall’articolo 1253 del Codice Civile.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, che ha chiarito i requisiti necessari affinché operi tale effetto estintivo:

1.La confisca deve essere definitiva;

2.La confisca deve eliminare la dualità tra debitore e creditore, riunendo entrambi i ruoli nello Stato.

La confusione riguarda solo i crediti di natura erariale, mentre eventuali nuovi debiti tributari, sorti dopo la confisca, dipendono dalla concreta destinazione dei beni confiscati e seguono le regole fiscali ordinarie.

Nel caso specifico, l’Agenzia conferma che l’affitto di un complesso aziendale confiscato rappresenta una destinazione espressamente prevista dall’articolo 48, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 159/2011. L’affitto determina la creazione di un rapporto contrattuale tra lo Stato e l’affittuario (una società a partecipazione pubblica operante in regime di mercato). Tale rapporto riattiva la dualità tra i soggetti (Stato-creditore e società-debitrice) e fa sorgere l’obbligo di dichiarare i redditi e versare l’IRES, secondo le regole fiscali ordinarie, come già indicato nella risoluzione n. 114/2017.

L’Agenzia precisa infine che il canone di affitto pagato dalla società allo Stato è esente da IRES, in quanto provento destinato alle casse erariali, secondo quanto stabilito dall’articolo 48, comma 9, del D.Lgs. 159/2011.

Le conclusioni
L’affitto alla stessa società dei beni confiscati crea un nuovo rapporto contrattuale tra lo Stato e l’affittuario, che fa sorgere, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di versare l’Ires per il reddito prodotto dall’attività di impresa e dichiarare il reddito derivante dalla gestione dei beni confiscati. Il canone d’affitto versato allo Stato è esente da Ires.

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