- Pubblicato daAntonio Gentile
- -Febbraio 24, 2025
- -Diritto tributario, News

Abstract
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Il caso dell'interpello. Confisca definitiva e affitto del complesso dei beni aziendali alla medesima società.
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La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere a un interpello, richiama l’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, che prevede l’estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca definitiva di beni, aziende o partecipazioni societarie. In tale ipotesi, i crediti tributari si estinguono poiché debitore e creditore coincidono (Stato – Erario), come previsto dall’articolo 1253 del Codice Civile.
L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, che ha chiarito i requisiti necessari affinché operi tale effetto estintivo:
1.La confisca deve essere definitiva;
2.La confisca deve eliminare la dualità tra debitore e creditore, riunendo entrambi i ruoli nello Stato.
La confusione riguarda solo i crediti di natura erariale, mentre eventuali nuovi debiti tributari, sorti dopo la confisca, dipendono dalla concreta destinazione dei beni confiscati e seguono le regole fiscali ordinarie.
Nel caso specifico, l’Agenzia conferma che l’affitto di un complesso aziendale confiscato rappresenta una destinazione espressamente prevista dall’articolo 48, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 159/2011. L’affitto determina la creazione di un rapporto contrattuale tra lo Stato e l’affittuario (una società a partecipazione pubblica operante in regime di mercato). Tale rapporto riattiva la dualità tra i soggetti (Stato-creditore e società-debitrice) e fa sorgere l’obbligo di dichiarare i redditi e versare l’IRES, secondo le regole fiscali ordinarie, come già indicato nella risoluzione n. 114/2017.
L’Agenzia precisa infine che il canone di affitto pagato dalla società allo Stato è esente da IRES, in quanto provento destinato alle casse erariali, secondo quanto stabilito dall’articolo 48, comma 9, del D.Lgs. 159/2011.
Le conclusioni
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