-Contenzioso Civile e Arbitrati, Diritto societario
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1759/2021 pubblicata in data 27.01.2021 è intervenuta n materia di iscrizione previdenziale dei soci amministratori di S.r.l. sul tema dell’obbligo di doppia iscrizione presso Gestione Commercianti e Gestione Separata.
Il caso
Un socio amministratore di una S.r.l. contestava l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, sostenendo che la sua attività non fosse distinta da quella di amministratore. L’INPS, invece, riteneva che il semplice ruolo gestionale bastasse per giustificare il doppio obbligo contributivo. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando che la doppia iscrizione è dovuta solo se il socio svolge attività operative oltre a quelle tipiche di amministratore.
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I principi della sentenza
1) Nessuna alternatività tra le iscrizioni
La doppia iscrizione non è automaticamente esclusa. Le due gestioni INPS si basano su titoli diversi:
Gestione Separata: redditi da amministratore.
Gestione Commercianti: redditi d’impresa con attività operativa.
2) La mera amministrazione non giustifica la doppia iscrizione
Attività come supervisione, gestione clienti e fornitori, assunzione di dipendenti rientrano nel ruolo dell’amministratore. Per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, il socio deve partecipare direttamente e con abitualità all’attività aziendale. Nella prassi occorre anche analizzare le dimensioni dell’azienda e la capacità presuntiva di questa di produrre un reddito estraneo ed ulteriore rispetto all’attività del suo socio: è evidente che diventa difficile provare l’esclusione dalla iscrizione alla Gestione Commerciante nel caso di assenza totale di dipendenti ovvero di un numero esiguo degli stessi.
3) Il criterio dell’attività prevalente non si applica
Il criterio dell’attività prevalente non può essere invocato per escludere la doppia iscrizione. Se il socio svolge sia attività amministrativa sia attività esecutiva, il contributo alla Gestione Commercianti è dovuto.
Giurisprudenza
La Cassazione ha confermato quanto già stabilito in sentenze precedenti (Cass. n. 8297/2016, Cass. S.U. n. 3240/2010) e ha ricordato che la Corte Costituzionale (sent. n. 15/2012) ha ritenuto legittima la doppia iscrizione.
FAQ – Domande Frequenti
D:Sono socio amministratore di una S.r.l. e non svolgo attività operative. Devo iscrivermi alla Gestione Commercianti? R: No, se il tuo ruolo è solo amministrativo, l’unico obbligo è l’iscrizione alla Gestione Separata.
D:E se oltre all’amministrazione partecipo all’attività aziendale? R: ✅Sì, la doppia iscrizione è obbligatoria se partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività d’impresa (es. vendita, produzione, gestione operativa).
D:Il criterio dell’attività prevalente può escludere la doppia iscrizione? R:No, per i soci amministratori di S.r.l. la norma di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito che non si applica il principio dell’unicità dell’iscrizione.
D: Posso impugnare la richiesta di doppia iscrizione da parte dell’INPS? R: ✅Sì, ma solo se dimostri che non svolgi attività operative oltre al ruolo di amministratore.
Conclusioni
Il socio amministratore di S.r.l. è tenuto alla doppia iscrizione INPS solo se, oltre al ruolo gestionale, svolge un’attività diretta e operativa nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. 1759/2021). Se il tuo ruolo è solo amministrativo, l’iscrizione alla Gestione Commercianti non è dovuta.
Hai ricevuto una richiesta di iscrizione indebita dall’INPS?