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Eccezione d’inadempimento dei doveri del sindaco nel passivo fallimentare

La Cassazione (31753/2024) accoglie l’eccezione d’inadempimento sollevata dal curatore fallimentare contro l’ammissione al passivo del credito professionale dell’ex sindaco della società fallita

Eccezione d’inadempimento dei doveri del sindaco e fallimento

Il caso

1. Istanza di ammissione al passivo e richiesta di privilegio

Un ex componente del collegio sindacale della società fallita chiede l’ammissione al passivo per il proprio credito professionale, con riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c.

2. L’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela

Il curatore si oppone all’ammissione, eccependo l’inadempimento dell’ex sindaco nello svolgimento dell’incarico. Secondo la curatela, vi sarebbero state gravi violazioni da parte del collegio sindacale, tra cui l’omessa segnalazione delle perdite e il mancato ribaltamento di tali perdite sui soci consorziati, con aggravamento del dissesto.

3. La rilevanza del comportamento omissivo

Le omissioni contestate hanno determinato, secondo la curatela, un danno per i creditori sociali. Tali comportamenti hanno anche dato origine a un’autonoma azione di responsabilità promossa dinanzi al Tribunale delle Imprese, ancora pendente all’epoca del giudizio di opposizione allo stato passivo.

4. Le decisioni dei giudici di merito

Inizialmente, il Giudice Delegato accoglie l’eccezione della curatela e rigetta l’istanza di ammissione. L’ex sindaco propone opposizione, che viene accolta in sede di opposizione allo stato passivo.

5. L’intervento della Corte di Cassazione

La controversia giunge in Cassazione, che accoglie le ragioni della curatela e rigetta definitivamente il credito del sindaco. La decisione è rilevante sia sotto il profilo procedurale sia per gli obblighi di vigilanza gravanti sull’organo di controllo.

I profili procedurali: competenza funzionale e inderogabile del Giudice Delegato a valutare fatti estintivi del credito

1. Profili formali e procedurali chiariti dalla Cassazione

La Cassazione precisa che la pendenza dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela non comporta, nella verifica del passivo, né l’ammissione con riserva (art. 96, comma 2, l.fall.), né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione.

2. Il potere di eccezione riconosciuto alla curatela

Nella verifica del credito professionale chiesto al passivo dal sindaco, il curatore è legittimato a eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dal creditore (Cass. n. 3804/2022).

3. La competenza funzionale e inderogabile del Giudice Delegato

Il Giudice Delegato ha competenza funzionale ed inderogabile a decidere su tali eccezioni, con provvedimento avente natura endofallimentare.

I profili di merito: il ruolo e i doveri di vigilanza del sindaco (parte 1)

1. Il ruolo del sindaco e la responsabilità per omessa vigilanza

La Cassazione ha esaminato la responsabilità del sindaco per mancata vigilanza sull’operato degli amministratori, con riferimento al ritardo nell’emersione delle perdite. La curatela ha evidenziato come tale ritardo derivasse da omissioni degli amministratori, quali l’omessa svalutazione dei crediti e la mancata adozione di misure legate all’azzeramento del capitale sociale.

2. Dovere di vigilanza e strumenti di controllo

L’art. 2407, comma 1, c.c. impone ai sindaci un dovere di vigilanza che va oltre i controlli formali. Il sindaco deve garantire una vigilanza effettiva, utilizzando gli strumenti legali a disposizione. Tale norma amplia i poteri di intervento, ma accresce anche la responsabilità in caso di irregolarità.

3. Presupposti per la responsabilità del sindaco

La responsabilità non è automatica: la semplice presenza di irregolarità amministrative non è sufficiente. Tuttavia, in caso di violazioni di legge, statuto o principi di corretta amministrazione, il sindaco deve dimostrare di aver esercitato tutti i poteri di vigilanza e intervento previsti.

I profili di merito: onere della prova e obblighi di vigilanza attiva (parte 2)

4. Onere della prova e presunzione di responsabilità

L’attore (di regola la curatela) deve provare l’inerzia del sindaco, l’esistenza di condotte illecite e di segnali d’allarme. Se l’inerzia è accertata, scatta una presunzione di responsabilità, superabile solo dimostrando di aver adottato ogni iniziativa utile, incluse segnalazioni formali.

5. Obblighi di vigilanza attiva

Il sindaco non deve sostituirsi agli amministratori, ma ha l’obbligo di vigilare attivamente e segnalare tempestivamente ogni irregolarità, a tutela di società e creditori.

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