la Cassazione, Sez. V, Sent. n. 22124 del 05/08/2024 ribadisce l'importanza del termine dilatorio di 60 giorni tra la chiusura delle verifiche fiscali e l'emissione dell'avviso di accertamento
Nel recente intervento della Cassazione, Sez. V, Sent. n. 22124 del 05/08/2024, viene ribadita, dopo un’ampia trattazione sul tema del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale, l'importanza del termine dilatorio di 60 giorni tra la chiusura delle verifiche fiscali e l'emissione dell'avviso di accertamento. Questo termine tutela il diritto del contribuente a un contraddittorio effettivo con l’Amministrazione Finanziaria, in linea con i principi di buona fede e collaborazione. Principi chiave: L'accertamento fiscale non può essere emesso "ante tempus" senza valide ragioni di urgenza debitamente provate dall' AgenziadelleEntrate. La scadenza imminente dei termini di decadenza dell'azione accertativa non costituisce, di per sé, un motivo di urgenza. La Corte, richiamando diversi precedenti (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; conforme, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) ha affermato che l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente) prevede una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso "ante tempus", indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato" (cass. 20/07/2023, n. 21517 ). La prova di “resistenza”, inoltre, non è necessaria quando la normativa interna prevede il contraddittorio con il contribuente, come nel caso trattato. 1. Cosa succede se l'accertamento viene emesso prima dei 60 giorni? In assenza di un valido motivo di urgenza provato, l'atto è considerato illegittimo e può essere impugnato per violazione di legge e nello specifico dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. 2. Quali possono essere le ragioni d’urgenza ? Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, in tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, previsto a seguito della proposizione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate (cfr. Cass. 23/07/2020, n. 15755l).