Con l'ordinanza n. 20036 del 22 luglio 2024, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in merito alla competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento presentata contro l'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di voto negativo sulla proposta di concordato preventivo ritenuta illegittima e arbitraria.
Una società ha richiesto il risarcimento danni per il voto contrario di un ente pubblico su una proposta di concordato preventivo. Questo voto ha impedito il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione, portando al fallimento della società. Il tribunale ordinario inizialmente aveva rinviato la questione al giudice amministrativo, ritenendo che il voto fosse un atto amministrativo discrezionale. tuttavia, il giudice amministrativo ha sollevato il conflitto, affermando che l'ente pubblico agiva come un creditore privato. LA DECISIONE DELLA CORTE: Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in questo caso spetta al giudice ordinario. l'Agenzia delle Entrate, pur essendo un ente pubblico, nel contesto del voto espresso in un concordato preventivo agisce come un normale creditore privato, senza esercitare poteri pubblici o discrezionalità amministrativa. di conseguenza, il comportamento dell'agenzia non è qualificabile come atto amministrativo. la controversia, che riguarda una posizione di diritto soggettivo della società fallita, va quindi giudicata dal tribunale ordinario, non da quello amministrativo o tributario. questa interpretazione si allinea con una consolidata giurisprudenza della corte, che ha già ribadito come il voto della p.a. nel concordato preventivo non rappresenti un provvedimento amministrativo, ma solo un'espressione del suo ruolo di creditore. CONCLUSIONI: In conclusione, l'azione risarcitoria deve essere presentata al giudice ordinario, considerando la prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario.