La recente pronuncia del Supremo Consesso https://team-works.it/wp-content/uploads/2025/02/27681_09_2023_civ_noindex.pdf ha affrontato un tema di rilievo in materia di diritto processuale civile: la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ.
Il principio di diritto
«Nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
Il contesto
Il procedimento in esame riguarda la correzione di errori materiali, ossia vizi evidenti e riconoscibili ictu oculi che emergono dalla mera lettura del provvedimento rispetto alla sua formulazione esteriore. Secondo le Sezioni Unite, tale procedimento non ha natura decisoria ma meramente ordinatoria e amministrativa.
Il caso esaminato
Un ricorrente aveva richiesto al Tribunale di Foggia la correzione di una sentenza, sostenendo che la liquidazione delle spese processuali contenesse un errore materiale. La parte resistente si era opposta all’istanza, chiedendo la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di correzione. Il giudice di merito aveva ritenuto l’istanza inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del soccombente, ribadendo che nel procedimento di correzione non si configura mai una vera e propria soccombenza idonea a giustificare la condanna alle spese processuali.
Le motivazioni
Il procedimento di correzione non implica un giudizio su diritti contrapposti tra le parti.
La funzione del giudice è limitata a ripristinare la corrispondenza tra la forma esteriore del provvedimento e il suo contenuto, senza incidere sull’assetto degli interessi.
Non è configurabile una posizione di soccombenza tecnica, poiché il procedimento non ha natura giurisdizionale in senso stretto.
Conclusioni
Questa decisione rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza italiana, confermando che il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. non è applicabile nei procedimenti di correzione degli errori materiali. La Corte rafforza la distinzione tra procedimenti giurisdizionali contenziosi e procedimenti di natura meramente ordinatoria.
Impatti pratici
Questa pronuncia contribuirà a chiarire i limiti applicativi della regola generale sulla condanna alle spese processuali, evitando il rischio di indebite pretese economiche in procedimenti che, per loro natura, non configurano un reale contrasto tra interessi delle parti.