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Liquidazione giudiziale di un gruppo societario nel CCII

A cura di Mario Grandinetti

Fallimento di gruppo

Introduzione

La liquidazione giudiziale di gruppo, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rappresenta un’innovazione nel panorama concorsuale italiano.
La procedura, diversa dalla liquidazione giudiziale per estensione prevista dall’art. 256 CCII (che si effettua mediante l’accertamento della SSD – super società di fatto), è disciplinata dagli articoli 287-289 CCII. Essa risponde all’esigenza di gestire in modo unitario l’insolvenza dei gruppi societari, superando la frammentazione delle procedure tradizionali.
L’obiettivo principale è duplice:

  • ottimizzare la gestione delle crisi aziendali attraverso un approccio sistemico;

  • massimizzare il soddisfacimento dei creditori, evitando dispersioni patrimoniali.

Presupposti oggettivi e soggettivi della liquidazione di gruppo

Il perimetro applicativo è definito dall’art. 2, comma 1, lett. h) CCII, che qualifica il gruppo d’imprese come l’insieme di società sottoposte a direzione e coordinamento unitari ex artt. 2497 e 2545-septies c.c.
L’accertamento dello stato di insolvenza deve essere condotto per ciascuna entità del gruppo, secondo un duplice approccio: analisi atomistica (single entity approach) e valutazione sistemica (enterprise approach).

La sussistenza della direzione unitaria viene verificata attraverso indici quali l’integrazione economico-patrimoniale, la condivisione degli organi amministrativi e l’esistenza di significative operazioni infragruppo.
L’elemento della direzione unitaria rileva ai fini dell’eventuale responsabilità del soggetto che esercita il controllo sulle società affiliate. Questo concetto si riflette nella gestione unitaria delle imprese del gruppo, valutata secondo criteri quali:

  • esistenza di collegamenti finanziari tra le società;

  • condivisione di risorse e strategie produttive;

  • presenza di amministratori comuni;

  • integrazione economica e patrimoniale tra le imprese;

  • esistenza di commesse e operazioni infragruppo rilevanti.

Accertamento dell’insolvenza nella liquidazione giudiziale di gruppo

L’accertamento dell’esistenza di un gruppo è elemento propedeutico ma non sufficiente per giustificare la liquidazione giudiziale.
È necessario che il tribunale accerti anche lo stato d’insolvenza. L’analisi può essere condotta seguendo due approcci:

  • Single Entity Approach, che considera l’insolvenza di ogni società separatamente;

  • Enterprise Approach, che esamina la situazione complessiva del gruppo per determinare la crisi in modo aggregato.

Indipendentemente dall’approccio adottato, la forte interconnessione finanziaria e operativa tra le società può giustificare la liquidazione giudiziale del gruppo, sia individualmente che come entità unitaria.

Giurisprudenza

La procedura di liquidazione giudiziale di gruppo ha sollevato questioni interpretative, in particolare riguardo alla necessità di bilanciare la gestione unitaria con l’autonomia patrimoniale delle singole società.
Secondo la sentenza n. 58/2023 del Tribunale di Cagliari, la valutazione della procedura deve avvenire in un’ottica di massima efficienza, con l’obiettivo di eliminare duplicazioni e garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.

L’art. 287 CCII sancisce il favor legislativo per la liquidazione unitaria, impedendo la frammentazione dei ricorsi e imponendo il consolidamento delle procedure. Tale impostazione si basa su criteri di opportunità e connessione tra le imprese del gruppo, favorendo una gestione più razionale ed efficace della crisi.

Governance della procedura e tutela dei creditori

La procedura si caratterizza per un modello di governance unitario che preserva l’autonomia patrimoniale delle singole entità.
È prevista la nomina di un unico giudice delegato e di un solo curatore, mantenendo distinti i comitati dei creditori.

L’art. 290 CCII disciplina l’inefficacia delle operazioni infragruppo pregiudizievoli, mentre l’art. 291 CCII regola le azioni di responsabilità e le denunce di gravi irregolarità gestorie.
Il curatore è investito di poteri di vigilanza sulle operazioni infragruppo, al fine di prevenire depauperamenti patrimoniali e garantire la par condicio creditorum.

Conclusione

La liquidazione giudiziale di gruppo rappresenta un’evoluzione significativa del diritto concorsuale, introducendo strumenti di gestione sistemica delle crisi nei gruppi societari.
L’istituto, pur presentando profili interpretativi ancora in via di definizione, realizza un equilibrio tra efficienza procedurale e tutela dei creditori.

L’evoluzione giurisprudenziale sarà determinante per consolidare l’applicazione dell’istituto e definire i criteri operativi della procedura unitaria.
La disciplina si caratterizza per un approccio innovativo che coniuga l’unitarietà della gestione con il rispetto dell’autonomia patrimoniale, realizzando un sistema procedurale efficiente e coerente con le esigenze della moderna economia dei gruppi.
L’ottimizzazione delle operazioni liquidatorie e la centralizzazione della governance costituiscono elementi qualificanti di una riforma che ha colmato una significativa lacuna dell’ordinamento concorsuale italiano.

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