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Esclusa responsabilità medica per nascita figlio disabile

Il risarcimento del danno da errata diagnosi prenatale spetta solo ai genitori e non al figlio nato con malformazioni.

A cura di Vincenzo Cantafio

Medici che stanno facendo intervento in sala operatoria

Il caso

In rappresentanza del figlio minore, i genitori hanno convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale, il medico e l’assicurazione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati da errata prestazione medica, consistente nel non avere rilevato, durante la gravidanza della madre, le gravi malformazioni congenite del feto, privando la donna della possibilità di valutare l’interruzione della gravidanza, così cagionando al figlio danni per la sua nascita indesiderata e per le sue precarie condizioni di vita.

Il tribunale, pur riconoscendo la censurabilità dell’operato del sanitario e la sua responsabilità verso i genitori, ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione ad agire, non potendosi configurare in capo al figlio un danno da nascita indesiderata.

La sentenza è stata integralmente confermata dalla corte d’appello, sicché l’attore – ormai divenuto maggiorenne – ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: a) violazione della L. 194/1978 e degli artt. 1223 e 2043 cc., in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel negare il risarcimento al nato, che sarebbe stato parte del rapporto contrattuale tra la madre e la struttura sanitaria e avrebbe diritto al risarcimento per le sue condizioni di vita menomate; b) violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., in quanto il diritto del nato al risarcimento deriverebbe dai diritti fondamentali alla salute e a una vita dignitosa.

Decisione

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti pacifici principi:

  1. 1) va esclusa la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio nato con gravi malformazioni, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, che non è configurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. SS.UU. 22.12.2015, n. 25767).
  2. 2) il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., sez. III, 20.11.2020, n. 26426).
Conclusione

Secondo Cassazione l’ordinamento non riconosce al figlio il “diritto a non nascere se non sano” confermando la decisione di merito che ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione del figlio.

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