TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

L’Esenzione Fiscale nella Mediazione e i Limiti dell’Iscrizione Ipotecaria Giudiziale: un’analisi della Risposta n. 3/2025 dell’Agenzia delle Entrate

A cura di Marco Cavaliere.

Introduzione

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale, volto a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Questo strumento comporta vantaggi significativi, come la riduzione del contenzioso e dei costi per le parti coinvolte. Per incentivare l’uso della mediazione, il legislatore ha previsto un regime fiscale di favore, sancito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, che esonera da imposta di bollo e da altre tasse, spese o diritti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione.

Tuttavia, la delineazione precisa dell’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali ha generato diverse interpretazioni. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risposta n. 3/2025, ha escluso l’applicabilità delle agevolazioni fiscali all’iscrizione ipotecaria giudiziale derivante da un accordo di mediazione. Questa pronuncia solleva importanti interrogativi su come le agevolazioni fiscali si applichino in relazione alla mediazione e alle garanzie che i creditori possono adottare per tutelarsi nell’esecuzione dell’accordo.

Il presente articolo analizza il contenuto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, le implicazioni derivanti da tale interpretazione e il quadro normativo di riferimento.

Il Caso Sottoposto all’Agenzia delle Entrate

L’istante ha presentato un’istanza di interpello per chiedere se l’iscrizione ipotecaria giudiziale, a garanzia di un credito riconosciuto in un verbale di mediazione, potesse beneficiare dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010.

In questo caso, la controversia riguardava un credito di 21.155 euro, riconosciuto in un verbale di mediazione sottoscritto il 7 dicembre 2023, presso la Camera di Commercio. Nel verbale, i debitori confermavano il loro debito verso l’istante e si impegnavano a restituirlo entro un massimo di cinque anni. Inoltre, dichiaravano che, in caso di vendita di un immobile di loro proprietà, avrebbero provveduto a saldare la somma dovuta contestualmente alla vendita.

L’istante, per tutelare il proprio credito, aveva l’intenzione di iscrivere un’ipoteca giudiziale sull’immobile, utilizzando il verbale di mediazione come titolo per l’iscrizione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010.

L’istanza si fondava sull’argomento che il verbale di mediazione, essendo un atto che nasce all’interno della procedura di mediazione, dovesse beneficiare dello stesso trattamento fiscale agevolato previsto per gli altri atti della mediazione.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’interpretazione proposta dall’istante, chiarendo che l’esenzione fiscale di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 non si applica all’iscrizione ipotecaria giudiziale.

Secondo l’Agenzia, il regime fiscale agevolato si applica esclusivamente agli atti, ai documenti e ai provvedimenti necessari per la gestione del procedimento di mediazione, ossia gli atti che sono funzionali alla risoluzione della controversia. L’iscrizione ipotecaria, invece, è un atto che si verifica successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione, nella fase esecutiva dell’accordo.

L’Agenzia ha precisato che:

  • Il procedimento di mediazione si conclude con la redazione del verbale di accordo, che rappresenta l’atto finale della procedura.
  • Le agevolazioni fiscali si applicano solo agli atti strumentali al buon esito della mediazione, ossia quelli che contribuiscono direttamente alla risoluzione della controversia.
  • L’iscrizione ipotecaria, essendo un atto esecutivo autonomo, non rientra tra gli atti della mediazione, ma riguarda una fase separata di garanzia dell’adempimento dell’accordo.
  • L’ipoteca giudiziale non è necessaria per la conciliazione, ma serve a proteggere i diritti del creditore in una fase successiva.

Pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute per l’iscrizione dell’ipoteca, che non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il procedimento di mediazione.

Il Principio di Stretta Interpretazione delle Agevolazioni Fiscali

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è coerente con il principio che le norme agevolative debbano essere interpretate in modo restrittivo e non possano essere estese per analogia.

A supporto di tale interpretazione, l’Agenzia richiama anche una giurisprudenza consolidata, tra cui l’Ordinanza n. 11617/2020 della Corte di Cassazione, che ha ribadito che l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione. Come affermato dalla Corte, “il trattamento tributario agevolativo, avendo natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica”.

Questa interpretazione rafforza l’idea che le agevolazioni fiscali non possano essere estese a quegli atti che seguono la conclusione della mediazione, come l’iscrizione ipotecaria, che rappresenta una misura cautelare o esecutiva, e non un atto della procedura di mediazione.

Conseguenze e Implicazioni Pratiche

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha importanti ripercussioni pratiche per coloro che sono coinvolti in procedure di mediazione, nonché per i creditori che intendano proteggersi con strumenti di garanzia, come l’iscrizione ipotecaria.

  • I partecipanti alla mediazione devono essere consapevoli che le agevolazioni fiscali si applicano solo agli atti direttamente legati alla gestione del procedimento di mediazione, e non a quelli successivi alla sua conclusione.
  • I creditori che desiderano tutelare il loro credito con un’ipoteca giudiziale dovranno affrontare i costi delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto tale iscrizione non è esente dalle imposte.
  • Sebbene la mediazione rimanga un potente strumento fiscale vantaggioso, chi intende utilizzare questa via per il riconoscimento di un credito dovrebbe considerare altre forme di garanzia contrattuale o soluzioni alternative per ridurre i rischi di inadempimento, tenendo conto dei costi aggiuntivi derivanti dall’iscrizione ipotecaria.

Conclusioni

La Risposta n. 3/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto importante delle agevolazioni fiscali previste per la mediazione, escludendo l’iscrizione ipotecaria giudiziale dal beneficio fiscale.

L’interpretazione dell’Agenzia si allinea con un principio consolidato che richiede una stretta applicazione delle norme agevolative. Di conseguenza, gli atti successivi alla conclusione della mediazione devono essere trattati come autonomi e soggetti alla normativa fiscale ordinaria.

Per gli operatori del settore della mediazione e per coloro che gestiscono procedure di risoluzione delle controversie, è fondamentale tenere conto di questa limitazione nell’applicazione delle agevolazioni fiscali e pianificare adeguatamente le strategie di tutela del credito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto