La Corte di Cassazione – ordinanza n. 30725 del 2023 Sez. I Civile - ha ribadito un principio cardine in materia di diritto societario, fornendo una chiave interpretativa essenziale per distinguere nettamente il credito derivante dal recesso del socio da quello riconducibile al finanziamento soci. Perché non si può applicare l’art. 2467 c.c. (postergazione del finanziamento) al credito da recesso del socio? A. Il credito da recesso non rappresenta un apporto del socio destinato a sostenere l’attività della società, ma è una somma che la società deve restituire per legge al momento dell’uscita del socio. B. Per i finanziamenti soci, la condizione patrimoniale della società è rilevante al momento dell’erogazione del finanziamento. La postergazione tutela i creditori esterni, impedendo ai soci di recuperare somme in situazioni di squilibrio economico. C. Nel caso del credito da recesso, ciò che conta è la situazione patrimoniale della società al momento del recesso, poiché il diritto del socio alla liquidazione sorge con la conclusione del rapporto sociale. D. I creditori sociali non possono prevalere su un socio che ha legittimamente concluso il proprio rapporto con la società. Punti chiave della decisione: la Corte di Cassazione ha ribadito che il credito da recesso e il credito da finanziamento soci sono istituti distinti per natura e finalità. Il credito da recesso nasce dalla conclusione del rapporto sociale ed è un diritto autonomo alla liquidazione della quota, mentre il credito da finanziamento soci è legato a un apporto volontario e soggetto a postergazione per tutelare i creditori in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. È esclusa l’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. al credito da recesso. La postergazione, infatti, è concepita per situazioni di rischio imprenditoriale del socio nel corso della vita societaria, e non può essere estesa al diritto alla liquidazione della quota che sorge con la cessazione del rapporto sociale.