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Fare la dichiarazione redditi del de cuius non è accettazione tacita

Gli adempimenti fiscali non bastano per diventare eredi

Dichiarazione DEcuius Accettazione tacita

Abstract

La CGT di I grado di L’Aquila ha sostenuto che la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto non costituisce accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto di conservazione del patrimonio.

Il caso.

Una contribuente ricorreva presso la CGT di I grado di L’Aquila contro 5 ingiunzioni di pagamento per tasse automobilistiche non pagate dal 2005 al 2009, emesse nei suoi confronti per la sua presunta qualità di erede di un soggetto deceduto.
Nel ricorso, la ricorrente eccepiva di aver formalmente rinunciato all’eredità e perciò di non esserne tenuta al pagamento.
Si costituiva in giudizio l’Ente impositore, (…), sostenendo che la ricorrente aveva accettato tacitamente l’eredità nel 2017, realizzando comportamenti concludenti (idonei a far acquisire la qualità di erede), quando aveva presentato la dichiarazione dei redditi in nome e per conto del defunto, dichiarandosi in essa “erede”.

2. La CGT ed il richiamo normativo.

La CGT nella sentenza n. 74/1/2025, richiamando preliminarmente i principi del nostro ordinamento secondo cui:
1. “Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia poiché la rinuncia ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c.;
2. che la responsabilità degli eredi, per i debiti tributari del “de cuius”, presuppone l’assunzione della qualità di erede e, quindi, l’accettazione anche tacita dell’eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all’eredità;
3. il chiamato all’eredità ai sensi dell’art. 460 c.c. può esercitare valide ed ampie azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. (…).
arriva a sostenere che il chiamato, anche se non ha ancora accettato l’eredità, può compiere significativi atti conservativi che non costituiscono alcuna accettazione dell’eredità.

La sentenza della CGT di I grado

La Corte di Giustizia tributaria ha accolto il ricorso sulla base dei precedenti richiami normativi, avendo tenuto conto anche del fatto che se la presentazione della denuncia di successione non può ritenersi, secondo la consolidata di Cassazione, accettazione della eredità, appare per logica, a fortiori, come la denuncia dei redditi del “de cuius” (trattandosi di un obbligo fiscale) non possa configurarsi come accettazione di eredità, trattandosi di atto ben più particolare e limitato negli scopi che si intendono perseguire (ndr.: rispetto alla successione), avente valore meramente ricognitivo (…) che appare in tale contesto, come rientrare negli atti conservativi del chiamato all’eredità.

Conclusione

La presentazione della dichiarazione dei redditi del “de cuius” da parte del chiamato all’eredità non costituisce accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto conservativo e obbligatorio. Il chiamato che rinuncia validamente, ai sensi dell’art. 521 c.c., è considerato come mai chiamato all’eredità e non risponde dei debiti del defunto, neppure fiscali.

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