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L’obbligo di motivazione negli esami di abilitazione forense: prime aperture giurisprudenziali

La sentenza TAR Lombardia n. 1400/2025 apre alla necessità di motivazione analitica negli esami forensi. Verso un cambio di indirizzo giurisprudenziale?

Sentenza TAR Lombardia 1400/2025 sull’obbligo di motivazione dell’esame avvocato

La pronuncia del TAR Lombardia e il principio di trasparenza

Con la sentenza n. 1400 del 2025, il TAR Lombardia si è pronunciato sull’obbligo di motivazione delle valutazioni negli esami di abilitazione alla professione forense, introducendo un importante spunto interpretativo in una materia da sempre oggetto di attenzione.

Il caso sottoposto al giudizio del TAR riguardava un candidato escluso dalla prova orale per aver ottenuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, senza che fosse riportata alcuna annotazione o valutazione descrittiva sull’elaborato. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la mera indicazione numerica a giustificare l’esclusione.

Il quadro normativo di riferimento

Il giudice amministrativo ha richiamato l’art. 46 della L. n. 247/2012, che impone alla commissione esaminatrice di annotare osservazioni sui singoli punti dell’elaborato, a supporto della valutazione espressa con punteggio numerico. Tale previsione normativa introduce un principio di trasparenza volto a garantire un controllo effettivo sulla correttezza delle operazioni concorsuali.

La normativa transitoria prevista dall’art. 49 della stessa legge, che ha mantenuto in vigore le modalità previgenti per i primi tredici anni, non esclude tuttavia la possibilità di un’interpretazione evolutiva, anche alla luce del mutato contesto operativo.

Il contesto attuale: meno candidati, nuove modalità

La decisione del TAR assume particolare rilevanza in considerazione delle modifiche intervenute a partire dal 2023: riduzione significativa del numero di candidati (da circa 27.000 a meno di 10.000), e adozione di una sola prova scritta al posto delle tradizionali tre. Tali elementi, secondo il tribunale, rendono concretamente praticabile una motivazione analitica, senza incidere in modo eccessivo sull’efficienza delle operazioni di correzione.

I precedenti giurisprudenziali e il possibile mutamento di orientamento

La pronuncia si pone in potenziale contrasto con l’orientamento consolidato, secondo cui la valutazione numerica sarebbe di per sé sufficiente. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2166/2012, aveva affermato che “il voto numerico espresso dalla commissione è idoneo a esternare il giudizio tecnico-discrezionale”.

Analogamente, il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 5247/2012, aveva ritenuto che l’obbligo motivazionale potesse considerarsi assolto con la sola attribuzione del punteggio numerico, in ossequio a principi di economicità amministrativa.

Principi di trasparenza e diritto di difesa

Il TAR ha richiamato i principi generali di trasparenza, buon andamento e diritto di difesa, ritenendo che l’assenza di una motivazione analitica renda più difficile per il candidato comprendere le ragioni della valutazione e per il giudice esercitare un controllo effettivo.

Questa impostazione è coerente con precedenti più recenti, tra cui la sentenza n. 247/2020 del TAR Campania – Napoli, secondo cui, laddove la commissione abbia adottato criteri di valutazione preventivi, essi devono essere esplicitamente riportati nei verbali.

Le Linee Guida ministeriali

La sentenza valorizza anche le Linee Guida ministeriali, che, pur non avendo valore normativo, rappresentano un importante riferimento per l’attività delle commissioni. Esse prevedono l’annotazione di osservazioni positive o negative sull’elaborato, a supporto del punteggio finale attribuito.

Implicazioni operative e prospettive future

La decisione comporta ricadute significative per le commissioni esaminatrici, chiamate ad adeguare le proprie modalità valutative. In particolare:

  • dovranno annotare osservazioni a giustificazione del punteggio numerico;
  • sarà favorito un maggiore controllo giurisdizionale sulla correttezza delle valutazioni;
  • si promuoverà una standardizzazione dei criteri valutativi, a garanzia dell’imparzialità.

In attesa di un eventuale consolidamento giurisprudenziale, anche a livello di Consiglio di Stato, si apre una fase di incertezza applicativa che potrebbe richiedere un intervento normativo o ministeriale di chiarimento.

Conclusioni

La sentenza n. 1400/2025 del TAR Lombardia si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, richiamando con forza il principio di trasparenza amministrativa. Essa sollecita un ripensamento delle modalità di valutazione negli esami di abilitazione forense, in coerenza con le mutate condizioni organizzative e con le esigenze di tutela dei candidati.

L’equilibrio tra efficienza procedurale e garanzie sostanziali rappresenterà la principale sfida per i prossimi anni, in un contesto in cui la legittimità delle decisioni amministrative deve sempre più fondarsi su criteri di motivazione, comprensibilità e verificabilità.

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