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Eccezione revocatoria dell’ipoteca nella verifica del passivo

Nella procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 il liquidatore può sollevare l’eccezione revocatoria ordinaria dell’ipoteca durante la verifica dello stato passivo.

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Il caso

In sede di verifica dello stato passivo in una procedura di sovraindebitamento, una società cessionaria di un credito garantito da ipoteca presentava istanza di ammissione. Il liquidatore sollevava eccezione revocatoria dell’ipoteca concessa dal debitore a garanzia del contratto di mutuo. Il Giudice Delegato accoglieva l’eccezione ed ammetteva il credito, di oltre tre milioni di euro, in chirografo anziché col privilegio ipotecario inizialmente richiesto nell’istanza di ammissione.

A seguito di reclamo ex art. 10 co. 6 L. 3/2012 il Tribunale di Roma confermava sia la legittimazione attiva del liquidatore a sollevare eccezione revocatoria in sede di verifica del passivo, sia, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell’actio pauliana. Veniva accertato che l’operazione di utilizzo del mutuo fondiario per garantire il credito chirografario precedentemente vantato dalla banca, in realtà, presentava caratteristiche di frode ai danni del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Per l’effetto anche a seguito di reclamo il credito veniva ammesso come chirografario, e la società creditrice presentava ricorso ex art. 111 co. 7 Cost. con due motivi: la violazione della disciplina relativa alla legittimazione del liquidatore ad agire in via incidentale e l’errata valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria dell’ipoteca. Secondo la ricorrente, infatti, l’effettiva destinazione delle somme mutuate sarebbe irrilevante ai fini dell’ammissione in sede concorsuale; inoltre l’ammissione del credito in via chirografaria farebbe venir meno l’inopponibilità del contratto di mutuo alla procedura e dunque uno dei presupposti dell’azione revocatoria.

I motivi della Cassazione. Se si può far valere con azione, si può far valere anche con eccezione.

La Cassazione, con ord. n. 12395/2025, ha confermato la validità della pronuncia di merito, rigettando il ricorso. In relazione al primo motivo la Suprema Corte, richiamando l’art. 14-decies, comma 2, L. n. 3/2012, ha riconosciuto espressamente la possibilità per il liquidatore di eccepire l’inefficacia degli atti pregiudizievoli, anche in via incidentale, senza necessità di proporre un’azione autonoma.

Tale legittimazione attiva del liquidatore deriva dal principio generale “temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”. In altre parole “ciò che si può far valere in via di azione si può far valere, a maggior ragione, in via d’eccezione, quand’anche la relativa azione sia prescritta” (Cass. 20/2025). Pertanto, poiché il liquidatore ha potere di iniziare o proseguire l’azione revocatoria di atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, a maggior ragione potrà sollevare eccezione revocatoria nel subprocedimento inerente la domanda di ammissione del credito (o del privilegio) contestato.

I motivi della Cassazione. La revocabilità dell’ipoteca nelle operazioni di eterovestizione fondiaria.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha percorso il seguente iter logico:

1) nel caso di specie non è contestata la validità del contratto di mutuo bensì la sua efficacia. Pertanto è irrilevante la pronuncia delle SSUU 5841/2025 per la quale il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario e non rileva la destinazione diretta delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie. Nel caso in cui il mutuo sia formalmente perfezionato, resta possibile verificare la reale destinazione delle somme erogate nell’ambito dell’azione (o eccezione) revocatoria. Se tali fondi vengono impiegati per estinguere debiti preesistenti, l’operazione può assumere i caratteri di un atto anomalo e quindi revocabile.

2) Il beneficio del consolidamento breve dell’ipoteca ex art. 39 TUB riguarda solo la revocatoria fallimentare e non anche quella ordinaria, qui in discussione.

3) L’ammissione del credito in chirografo non osta alla revocatoria dell’operazione negoziale volta ad estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni e costituire garanzia per debiti preesistenti. Pertanto nei casi di eterovestizione fondiaria, ossia di mutuo ipotecario stipulato al solo fine di coprire una precedente esposizione debitoria e di costituire una garanzia in favore dell’istituto di credito, è pacifica l’ammissibilità del credito, ma in via chirografaria. In altre parole, la somma erogata è effettivamente dovuta dal debitore e dunque ammissibile al passivo, ma rimane revocabile il negozio indiretto volto all’eterovestizione fondiaria.  

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