- Pubblicato daStefania Fiertler
- -Giugno 6, 2025
- -Diritto societario, News
Con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, si affronta per la prima volta il rapporto tra la disciplina della postergazione del credito da finanziamento soci ex art. 2467 c.c. e la compensazione in sede fallimentare ex art. 56 l. fall.

La vicenda
Il caso trae origine dalla domanda di ammissione al passivo formulata da alcuni soci-finanziatori, i quali invocavano l’avvenuta compensazione tra il proprio credito (derivante da compensi, retribuzioni e finanziamenti) e un debito nei confronti della società fallita. Il curatore ammetteva la compensazione solo per le componenti lavorative, escludendola invece per il credito da finanziamento soci, ritenendolo giuridicamente inesigibile in quanto postergato. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo il credito al rango postergato ma escludendo la compensazione. Ne seguiva ricorso per cassazione.
Le tesi dei ricorrenti: la natura “speciale” dell’art. 56 l. fall.
I ricorrenti sostenevano l’applicabilità piena dell’art. 56 l. fall., rilevando che la norma non contempla eccezioni in riferimento a crediti sottoposti a condizione o postergati. Secondo i ricorrenti, l’art. 56 l. fall. ha natura speciale rispetto alla disposizione generale dell’art. 2467 c.c., e dunque deve prevalere. Sostenevano inoltre che la compensazione fallimentare prescinda dall’esigibilità dei crediti, bastando la loro esistenza e anteriorità al fallimento, secondo una consolidata giurisprudenza.
La decisione della Corte: la postergazione come limite inderogabile alla compensazione
La Corte rigetta le argomentazioni dei ricorrenti, affermando che le due disposizioni in esame risultano tra loro ontologicamente incompatibili. L’art. 2467 c.c. configura una regola inderogabile, posta a tutela dei creditori sociali, che subordina la soddisfazione del credito del socio all’integrale pagamento dei creditori ordinari. La compensazione fallimentare, seppur derogatoria del principio del concorso, non può violare questo assetto. La Corte qualifica, dunque, la postergazione come causa ostativa all’operatività della compensazione, in quanto costituente una condizione sospensiva legale che impedisce l’esigibilità del credito.
Divergenze funzionali e limiti applicativi
La pronuncia approfondisce la differente natura funzionale dei due istituti: la compensazione fallimentare ha finalità equitative e protettive, mentre la postergazione ha natura sistemica e inderogabile. Mentre l’art. 56 l. fall. permette la compensazione anche di crediti non ancora scaduti, questa apertura non si estende ai crediti sottoposti a condizione sospensiva legale, quale è la postergazione ex art. 2467 c.c. L’interesse tutelato dalla norma societaria, volto a garantire stabilità patrimoniale e affidamento dei creditori esterni, prevale quindi sul bilanciamento tra debiti e crediti invocato in sede concorsuale.
Conclusioni
La Corte di Cassazione qualifica il rapporto tra la disciplina della postergazione del credito da finanziamento soci, ex art. 2467 c.c., e la compensazione fallimentare, ex art. 56 l. fall., in termini di “ontologica incompatibilità”, escludendo in modo categorico la possibilità per il socio-finanziatore di opporre in compensazione il proprio credito postergato rispetto a debiti verso la società fallita. Tale pronuncia si configura come un intervento di rilevanza sistematica, destinato a incidere significativamente sulla prassi concorsuale e societaria, con effetti estesi anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 155 CCI, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 56 l. fall., non introduce modifiche idonee a incidere sulla struttura inderogabile della postergazione, la quale continua a impedire l’esigibilità del credito del socio sino al soddisfacimento integrale degli altri creditori. Ne consegue che, anche nel nuovo impianto normativo, il credito da finanziamento soci non potrà essere compensato con debiti del socio verso la procedura concorsuale.
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