Gravi irregolarità gestorie: difetto del requisito di attualità, finalità strumentali e limiti della censura di inadeguatezza degli assetti
Nel decreto del 23 ottobre 2024, il Tribunale di Brescia ha espresso una posizione significativa in merito a un ricorso ex art. 2409 c.c. Il caso riguardava la denuncia di carenze organizzative, amministrative e contabili in una società, ma il Tribunale ha rilevato, inter alia, che la critica manca del requisito di attualità: la gestione attuale, infatti, si è trovata a dover affrontare una struttura organizzativa consolidata per oltre trent'anni e mai contestata in precedenza, nonostante la ricorrente ne fosse parte integrante fino a tempi recenti . Il Tribunale ha sottolineato in particolare che, considerando i tempi di assunzione della nuova carica dirigenziale, sarebbe stato irrealistico attendersi una revisione strutturale in soli due mesi. Inoltre, ha affermato che è fondamentale rilevare, da un lato, che la formula adottata dal legislatore è volutamente elastica, la nozione di adeguatezza dovendo adattarsi alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione, d’altro lato che giammai la censura di inadeguatezza può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale e informato da parte dell’amministratore. Conclusione: secondo il Tribunale, il ricorso sembrerebbe motivato da obiettivi diversi dalla tutela degli interessi aziendali, connessi piuttosto a dinamiche interne e rivendicazioni personali.