TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

LA TENUITÀ DEL FATTO NON BASTA: LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE RESTA AUTONOMA

Cassazione: l'esclusione della punibilità per tenuità del fatto non si estende alla responsabilità amministrativa delle società di capitali.

Il caso: propongono ricorso per cassazione sia il direttore tecnico amministrativo di una s.r.l. che la stessa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del tribunale di Sassari che li aveva assolti entrambi poiché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.. Il primo lamentava che il tribunale avrebbe dovuto assolverlo con la formula più favorevole che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto la condotta contestata costituisce illecito amministrativo; la società lamentava il difetto di motivazione, in quanto il tribunale, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto alla società stessa a norma dell’art. 25 undecies, comma 3, D.Lgs. 231 del 2001. Decisione: Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha innanzitutto confermato che il tribunale, prima di verificare la sussistenza dei requisiti di non punibilità ex art. 131 bis c.p., avrebbe dovuto accertare la ricorrenza dei presupposti della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, segnalando l’astratta possibilità che la condotta contestata possa rientrare nell’ipotesi di illecito amministrativo e non penale. Dopodiché ha affermato che il tribunale, ove pure avesse accertato la sussistenza del reato a carico della persona fisica e dell’illecito a carico della società, ha erroneamente riconosciuto la particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società, non essendo applicabile tale causa di esclusione della punibilità alla responsabilità amministrativa dell’ente per fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, in considerazione della differenza tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità amministrativa dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che commette il reato presupposto. Conclusione: Ove pure venga riconosciuta al soggetto agente amministratore di società la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., il giudice deve egualmente procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito è stato commesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto