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Holding di famiglia più semplici con partecipazioni al 20%

Le modifiche all’art. 177, TUIR del d.lgs. 192/2024 di revisione all’IRES in vigore dal 1.1.2025 rendono più flessibile la creazione di holding di famiglia per partecipazioni inferiori al 50%.

Persone che uniscono pezzi di puzzle, simbolo di collaborazione in holding familiari

Novità e Requisiti

L’articolo 177 del TUIR disciplina il regime di realizzo controllato per il conferimento di partecipazioni. Nel caso in cui il conferente sia una persona fisica è stata prevista:

1. Eliminazione del requisito della unipersonalità:

– Non è più necessario che la società conferitaria sia unipersonale.

– Se la società è partecipata anche da altri soggetti oltre al conferente, questi ultimi devono essere familiari del conferente secondo l’articolo 5, comma 5, TUIR

2. Soglie di qualificazione delle partecipazioni:

– I conferimenti devono riguardare partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione ovvero che rappresentando una percentuale di diritti di voto in assemblea del 2% o 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

– Non è possibile applicare il regime di realizzo controllato se le partecipazioni conferite singolarmente non raggiungono le soglie, anche se queste vengono superate cumulativamente.

3. Computo congiunto delle partecipazioni:

– Rimane possibile il computo congiunto delle partecipazioni conferite mediante un unico atto di conferimento per verificare le condizioni di applicabilità del regime, ma come spiegato nella relazione al decreto, questo è possibile solo con riferimento al conferimento di partecipazioni di controllo (art. 177, comma 2, TUIR), ma non nel caso di partecipazioni non di controllo (art. 177, comma 2-bis, TUIR).

FAQ

1. Cosa si intende per “familiari” ai sensi dell’articolo 5, comma 5, TUIR? Si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

2. È possibile sommare partecipazioni conferite da soggetti diversi per raggiungere le soglie di qualificazione? No, le soglie devono essere rispettate per ogni conferimento singolo nel caso di conferimento di partecipazioni non di controllo (art. 177, comma 2-bis, TUIR) mentre è possibile ricorre ad un atto unico anche nel caso di conferimento di partecipazioni minoritarie che insieme consentono il controllo.

Conclusioni

Le modifiche introdotte mirano a rendere più flessibile il regime di realizzo controllato, eliminando alcune restrizioni per le holding di famiglia di partecipazioni minoritarie che non consentono il controllo della società target.

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