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Responsabilità precontrattuale e procedure competitive

Analisi giuridica della responsabilità precontrattuale in una procedura competitiva.

Responsabilità precontrattuale perdita chance

Responsabilità precontrattuale e procedure competitive Con sentenza del 6 febbraio 2025, il Tribunale delle Imprese di Milano ha definito una controversia insorta nell'ambito di una procedura competitiva volta alla cessione di attivi societari, promossa da una società di investimento che ha agito in giudizio deducendo l'irregolare esclusione dalla fase finale della procedura e la conseguente perdita di una chance economica, stimata in oltre 4 milioni di euro.

I fatti contestati

La società attrice ha preso parte a una procedura competitiva finalizzata all’acquisizione di attivi immobiliari e crediti bancari. A seguito dell’interruzione della prima fase di trattative per il recesso del precedente aggiudicatario, la medesima fu nuovamente coinvolta nella riapertura del procedimento. Tuttavia, l’offerta vincolante dalla stessa formulata fu presentata oltre il termine perentorio stabilito ed era carente di elementi essenziali richiesti dal bando procedurale. Nonostante tali irregolarità, la proposta fu comunque esaminata dalla controparte, la quale, al termine della comparazione tra le offerte ricevute, individuò quale aggiudicataria una diversa società, la cui proposta risultava maggiormente conveniente sia sotto il profilo economico che per le condizioni contrattuali.

Le motivazioni giuridiche

L’azione risarcitoria avviata dall’attrice si fondava sulla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione della procedura, alla luce del principio civilistico di responsabilità precontrattuale. Come noto, tali obblighi non determinano un vincolo alla conclusione del contratto, ma impongono un comportamento leale nel corso delle trattative e nell’interruzione delle stesse. Il danno risarcibile può includere la perdita di chance, che, secondo la giurisprudenza prevalente, esige la prova della serietà della prospettiva negoziale e della concreta probabilità di successo della trattativa interrotta.

Analisi della controversia giudiziaria

– Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato come l’offerta della parte attrice fosse viziata da plurimi elementi di difetto sostanziale e formale: non solo è stata depositata oltre il termine ultimo stabilito dalla procedura competitiva, ma era altresì incompleta di allegati contrattuali essenziali e subordinata all’avveramento di una condizione sospensiva altamente incerta. Tale condizione consisteva nella necessità di ottenere un’autorizzazione amministrativa e nella definizione di contenziosi privati, con la conseguenza che una quota significativa del prezzo pattuito sarebbe rimasta indisponibile e vincolata in escrow.

– Il Tribunale ha sottolineato che, nonostante le violazioni formali imputabili alla parte attrice, la società convenuta aveva comunque scelto di esaminare l’offerta pervenuta in ritardo e priva di elementi essenziali, come segno di apertura e buona fede nella conduzione delle trattative. Tuttavia, la decisione di preferire un altro operatore era giustificata, dal punto di vista giuridico, dalla necessità di garantire l’effettività del risultato negoziale in un contesto in cui il fattore tempo e la certezza dell’impegno economico erano determinanti. Inoltre, l’assenza del requisito dell’attualità del pregiudizio ha impedito di configurare una perdita di chance risarcibile, giacché la condizione sospensiva dell’offerta dell’attrice non si sarebbe comunque verificata nei termini indicati. Secondo il Tribunale, la valutazione della condotta della convenuta è stata dunque ricondotta entro i limiti di correttezza e diligenza previsti dall’art. 1337 c.c., escludendosi qualsiasi fondamento alle doglianze prospettate dall’attrice.

Conclusioni

Il caso in esame conferma che la responsabilità precontrattuale, quale delineata dall’art. 1337 c.c., non può ritenersi configurabile in assenza di una condotta effettivamente scorretta o negligente nella gestione delle trattative. Essa presuppone un comportamento contrario ai canoni della buona fede oggettiva, che nella specie non è stato riscontrato dal giudicante. In particolare, non può trovare accoglimento una pretesa risarcitoria avanzata da una parte che, pur avendo aderito alle regole di una procedura competitiva, non ne abbia rispettato i termini e le condizioni formali. L’analisi della proposta deve considerare non solo l’importo offerto, ma anche i tempi, l’assenza di condizioni sospensive aleatorie e l’affidabilità complessiva del soggetto proponente.

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