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Il socio che recede perde tutti i diritti da subito

Il recesso è efficace da quando viene portato a conoscenza della società.

La Cassazione, nella sentenza n. 15087/2025, ha stabilito che in base all’art. 2473-bis c. 3 c.c., il recesso da Spa è un negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società ed è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente, entro i 90 giorni, della revoca della delibera che lo legittima o dello scioglimento della società. In caso di revoca o scioglimento, il socio receduto riacquista “ex tunc” lo status di socio.

Il caso ed il contrasto giurisprudenziale sul momento del recesso.

La Suprema Corte, dovendo decidere (fra le altre) circa la legittimazione del socio receduto ad impugnare la revoca della delibera che ha determinato il recesso, assume esistente un contrasto giurisprudenziale, rilevato dall’ordinanza interlocutoria, concernente l’individuazione del momento in cui ha effetto il recesso del socio dalla società.
– Secondo un primo indirizzo (fra le altre, Cass. n. 5836/2013), il recesso è un atto unilaterale recettizio e la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che comunicato il recesso, il socio perde lo status socii, nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota.
– Di segno contrario (Cass. 5548/2004) è l’indirizzo che ricostruisce il recesso come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota.

La pubblica udienza: Il recesso è efficace da subito.

La norma con cui la S.C. è stata chiamata a misurarsi, mai sottoposta ad analisi in sede di legittimità e che ha giustificato la pubblica udienza, riguardava la corretta interpretazione dell’art. 2437-bis, 3 c., c.c., che dispone: «Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società».
Secondo i giudici, la tesi che ricostruisce il recesso dalla società come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota, non è infatti compatibile col dato normativo in discorso.
Se il recesso è privo di efficacia ove intervenga una delle due delibere di cui si è detto, ciò significa che esso è da principio efficace. La sequenza degli atti che portano al rimborso della quota azionaria rimane estranea alla fattispecie del recesso.

La condizione risolutiva prevista dall’art. 2437-bis c.c.

La delibera di revoca o di scioglimento che intervenga nel termine dei 90 giorni opera quale condizione risolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti: non rileva quale mancato avveramento di una condizione sospensiva.
Se uno di questi eventi interviene, la perdita dello status di socio viene meno con effetto retroattivo, reintegrando il socio in tutti i suoi diritti.

L’assenza di diritti patrimoniali e corporativi durante il recesso.

Durante il periodo successivo alla comunicazione di recesso e fino all’eventuale revoca o scioglimento, il socio receduto non può esercitare alcun diritto partecipativo o patrimoniale. Le azioni sono “congelate”: non possono essere cedute e non attribuiscono né il diritto di voto né agli utili. I diritti connessi alle azioni sono sospesi fino alla definizione del procedimento di liquidazione.

La legittimazione ad impugnare dopo la revoca

Nel caso in cui la società eserciti lo ius poenitendi e revochi la delibera che aveva consentito il recesso, il socio torna a essere titolare della sua partecipazione ex tunc. Conseguentemente, può impugnare la stessa delibera di revoca e le eventuali altre delibere adottate nel frattempo, in forza degli artt. 2377 e 2378 c.c.

La decorrenza dei termini di impugnazione

I termini per l’impugnazione delle delibere rilevanti decorrono dal momento in cui il socio viene reintegrato nella compagine sociale. Durante il periodo in cui il recesso è efficace, manca la possibilità giuridica di agire; solo con il riacquisto dello status di socio il termine inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.

Conclusione – Il principio di diritto

«In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c., il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di 90 giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso».

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