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Il socio receduto è legittimato ad impugnare le delibere assembleari che hanno legittimato il suo recesso?

Il recesso inefficace non esclude la legittimazione ad impugnare la revoca.

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lI caso

La vicenda trae origine dalle modifiche statutarie deliberate da *** S.p.A. il 3 luglio 2006, relative alla devoluzione delle controversie societarie agli arbitri e al diritto di partecipazione dei soci.

In risposta a tali modifiche, il 17 luglio 2006 la società *** S.r.l., in qualità di fiduciaria della socia ***, ha esercitato il diritto di recesso. Successivamente, l’assemblea della *** S.p.A., con delibera del 26 settembre 2006, ha revocato le modifiche che avevano legittimato il recesso.

*** S.r.l. ha impugnato tale delibera, ottenendo ragione dal Tribunale di Macerata. Tuttavia, la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici, la partecipazione sociale della fiduciante, dopo il recesso esercitato per 209 delle 210 azioni, era scesa sotto la soglia del 5% prevista dall’art. 2377, comma 3, c.c. Pertanto, la società non era più legittimata ad impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata.

La decisione si fonda sull’applicazione al caso concreto di una articolata e coerente interpretazione dell’art. 2437-bis, comma 3, c.c., secondo cui il recesso è “privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”. 

I principi di diritto enunciati dalla Corte sono i seguenti:

– Il recesso del socio nelle società per azioni è un atto unilaterale recettizio con effetti immediati dal momento in cui viene portato a conoscenza della società;

– l’efficacia del recesso è sottoposta, comunque, a condizione risolutiva: se entro 90 giorni la società revoca la delibera legittimante il recesso o delibera il proprio scioglimento, gli effetti del recesso vengono meno con efficacia retroattiva (ex tunc);

– ne consegue che il socio receduto perde immediatamente lo status di socio e i relativi diritti ma, in caso di delibera di revoca (o scioglimento) della deliberazione che ha legittimato il recesso nei termini previsti dall’art. 2437 bis, comma 3, c.c. il socio receduto riacquista ex tunc tale stato;

– l’efficacia retroattiva del recesso all’avverarsi della condizione risolutiva gli conferisce piena legittimazione ad impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378  c.c. tale deliberazione al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

Spunti rilevanti

1. Natura del Recesso: Chiarisce che il recesso è un atto ad efficacia immediata, sebbene condizionata risolutivamente. Questo definisce il momento esatto della cessazione dello status socii.

2. Tutela del Socio Receduto: Gestione delle Delibere: Le società devono considerare che una delibera di revoca della causa di recesso non solo annulla il recesso, ma riattiva la piena capacità processuale del socio, rendendola impugnabile.

 

Conclusione

La pronuncia consolida i principi su recesso e legittimazione processuale, offrendo chiarezza e strumenti di tutela. È essenziale per tutti gli operatori del diritto comprendere a fondo questa interpretazione per la gestione delle dinamiche societarie e la prevenzione del contenzioso.

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