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La natura e applicazione delle misure di protezioni atipiche

Lo sviluppo interpretativo dell’art. 54 C.C.I.I. in tema di Misure Protettive “Atipiche”. Natura ed applicazione. L’Ordinanza del 03.12.2024 del Tribunale di Brindisi di rimessione alla Corte di Cassazione.

A cura di avv. Giampaolo Balas

Il 28.09.2024 sono entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 54, comma 2, “Art. 54 – Misure cautelari e protettive” del C.C.I.I. dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“terzo correttivo”) Tra le altre modifiche, è intervenuta la revisione del secondo periodo del comma 2° dell’art. 54: “Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”.

Senza soffermarci sulle novità introdotte dal terzo correttivo, si segnala l’Ordinanza del 03.12.2024 del Tribunale di Brindisi che si è soffermata anche attorno le problematiche ermeneutiche sulla natura e le caratteristiche delle Misure Protettive atipiche previsti quali “misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative”.

Il provvedimento. Con la recente Ordinanza del 03.12.2024 il Tribunale di Brindisi, in considerazione di un dato normativo generico e laconico (“dall’incompletezza della disciplina ad esse dedicata”) che si affida a previsioni, spesso, prive di effettivo contenuto definitorio, ha chiesto un intervento chiarificatore della Suprema Corte, reso imprescindibile dall’estremo caos interpretativo. Con tale Ordinanza il Tribunale ex art. 363 bis c.p.c., ha rimesso gli atti alla Corte con le seguenti questioni pregiudiziali di carattere interpretativo.

1) sulla natura giuridica delle misure protettive (tipiche e tipiche) e, in particolare, se le stesse:

  1. a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c., o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuta, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
  2. b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio;
  3. in ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipiche e tipiche);

Misure di Protezione Atipiche.

Le questioni sottoposte dalla Corte di Cassazione risulteranno fondamentali, ove dichiarata ammissibile ai sensi del predetto art. 363bis c.p.c, l’Ordinanza di rinvio, per le future applicazioni delle Misure di protezione, in particolar modo per quelle “atipiche” che, in presenza di una norma generica ed eccessivamente concisa, in assenza peraltro di un quadro definitorio, potranno avere migliore e più garanzia applicativa. Le Misure di Protezione Atipiche non predeterminate a priori dal legislatore quanto a contenuti assumibili, costituiscono una novità in quanto la atipicità deriva dal non essere oggetto di espressa definizione sotto il profilo contenutistico, con la conseguenza che possono essere modulati dall’ imprenditore secondo le specifiche esigenze di tutela poste dalla fattispecie concreta. In particolare, le questioni interpretative ancora aperte possono essere così riepilogate:

Le misure atipiche (come anche quelle cautelari) sono o meno richiedibili solo in via accessoria – e quindi successiva – rispetto alle misure protettive “tradizionali”, con conseguente non configurabilità in via autonoma. Infatti, il legislatore le ha declinate come misure “ulteriori”, suscettibili di richiesta mediante “successiva istanza”. Le misure protettive, peraltro, sono applicabili unicamente in relazione alle procedure di regolazione della crisi, ossia al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, poiché non sono espressamente previste nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
È controversa, inoltre, la possibilità che tali misure possano inibire ai creditori la facoltà di proporre un’azione di cognizione, sia essa ordinaria che sommaria. In questo contesto, emerge un interrogativo rilevante circa la legittimità della richiesta di una misura che imponga un facere negoziale, quale forma di tutela anticipata rispetto al giudizio di merito.

Limiti e contenuti delle misure protettive atipiche

Tale forma di tutela, infatti, potrebbe risultare non conseguibile nemmeno in un ipotetico (e forse inammissibile) giudizio ordinario, a cognizione piena. Ne deriva che la misura protettiva deve essere sia strumentale al buon esito della procedura, sia riferita a una pretesa giuridicamente conseguibile nel merito.
Si considerino, a titolo esemplificativo, le misure atipiche che impongono un obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, come la fornitura essenziale per la continuità aziendale, oppure che vietano l’esercizio di una facoltà contrattuale (ad esempio, il recesso convenzionale o ex lege, oppure una clausola di revisione del contratto). Si pensi, inoltre, al divieto di esercitare una clausola risolutiva espressa, una decadenza dal beneficio del termine o l’exceptio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 c.c.
Sotto tale profilo, il “terzo correttivo” ha ampliato l’ambito delle misure includendo espressamente anche le “condotte” oltre alle “azioni”.

Attendiamo il pronunciamento della Corte di cassazione sulle questione interpretative poste dall’Ordinanza di rinvio in commento, per consentire agli operatori del diritto di avere un quadro normativo chiaro ed esaustivo sulle Misure di Protezione (e cautelari) che hanno assunto primario nelle procedure disciplinate dal C.C.I.I. ed evitare, come accade di frequente, la proposizione di Istanze su Misure di Protezione Atipiche non ammissibili.

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