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Le Sezioni Unite sulla revocatoria di atti di scissione societaria

Con la pronuncia in esame (sent. n. 5089/2025) le Sezioni Unite hanno affrontato la questione della competenza giurisdizionale a decidere sull’azione revocatoria di atti di scissione societaria

Scissione societaria revocatoria

La questione

Nell’ambito di un regolamento di competenza instaurato dal Tribunale di Bologna, le Sezioni Unite sono state investite a decidere sulla seguente questione: l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. e 66 l. fall. nei confronti di un atto di scissione societaria, è da ricomprendere nelle cause e procedimenti di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o è soggetta alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze?

Efficacia dell’azione revocatoria di atti di scissione societaria

Il Supremo Collegio si è espresso con una decisione molto articolata che parte dall’analisi della natura dell’azione revocatoria di atti di scissione societaria.

In prima battuta la Corte dà atto dell’excursus giurisprudenziale sulla stessa esperibilità del rimedio, approdato di recente ad una soluzione affermativa (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654. Cass. 29 gennaio 2021, n. 2153; Cass. 6 maggio 2021, n. 12047).

Si focalizza poi sull’efficacia dell’azione revocatoria nel caso di specie: tale azione non ha l’effetto di incidere sull’esistenza, la validità e gli effetti costitutivi, modificativi e organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato. L’azione revocatoria mira invece a far valere l’inefficacia relativa dell’atto in questione, e quindi solo la sua giuridica opponibilità o inopponibilità al terzo ad esso estraneo. In altre parole il rimedio offerto dall’ordinamento, sia se esperito in via ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. dai creditori, sia se esperito in ambito concorsuale dal curatore fallimentare ai sensi dell’art.66 l. fall., ha funzione meramente ripristinatoria della garanzia patrimoniale della società debitrice.

Conseguenze sulla competenza. Revocatoria ordinaria

Dall’analisi del rimedio discende la risposta della Corte sulla competenza, differente a seconda che si tratti di azione revocatoria ordinaria o fallimentare. Nel primo caso la competenza è della sezione specializzata in materia di impresa. Questa affermazione, apparentemente contraddittoria, si basa sul fatto che, sebbene non coinvolga direttamente rapporti tra soci, società e organi sociali, l’azione investe comunque un tipico atto dell’organizzazione societaria, qualificando il giudizio come relativo a un rapporto societario. La norma di riferimento (d.lgs. n. 168 del 2003, per come modificato dal d.l. n. 1 del 2012) usa infatti tale concetto in senso ampio. Per tale ragione rientrano nella competenza della sezione specializzata anche i procedimenti rispetto ai quali l’accertamento di specifici aspetti dell’organizzazione dell’ente gioca un ruolo decisivo come causa petendi. Ciò, del resto, avviene anche per i giudizi di responsabilità degli organi sociali. 

Conseguenze sulla competenza. Revocatoria fallimentare

Diversamente, l’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare ex art.66 l. fall., è devoluta espressamente alla competenza del tribunale fallimentare. Tale competenza inderogabile prevale su quella del tribunale delle imprese, essendo finalizzata al recupero dei cespiti patrimoniali a favore della massa fallimentare e non del singolo creditore, configurandosi così come un processo incidente alla procedura concorsuale.

La Corte ha affermato che “la competenza inderogabile del tribunale fallimentare prevale poi su tutte le altre competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili”, come accade ad esempio per la competenza in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c.

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