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Legittimazione al ricorso per cassazione

La Cassazione ribadisce: senza prova del subentro, il ricorso è inammissibile.

legittimazione ricorso per cassazione

Il caso

Una società, sul presupposto di essere subentrata in forza di fusione ad altra società, che era stata parte del giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione.

La società intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso siccome proposto da soggetto rimasto estraneo al giudizio di merito.

La legittimazione al ricorso per cassazione

Per pacifico principio la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

In quest’ordine di idee la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l’inammissibilità, per difetto di rituale instaurazione del processo, del ricorso proposto da soggetti diversi da quelli che sono stati parte nel giudizio di merito.

La prova della legittimazione

Al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve non solo allegare la propria legitimatio ad causam, ma anche fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa.

Ne discende che, ove il ricorso sia proposto da una società, che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, la società ricorrente è gravata dell’onere di fornire la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente.

Né rileva che l’atto da cui derivi la fusione o trasformazione sia stato iscritto nel registro delle imprese e che le iscrizioni in tale registro rivestano efficacia di pubblicità legale, atteso che nel giudizio la parte processuale è comunque onerata della prova dei fatti cui si ricollegano, in virtù della pubblicità legale, gli effetti giuridici di cui intende avvalersi.

Ammissibilità della produzione dei documenti comprovanti la legittimazione

In definitiva allorché il ricorso per cassazione venga proposto da un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento impugnato, è necessario che il ricorrente dimostri la sua legittimazione all’impugnazione mediante la produzione di documenti volti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso.

La produzione è consentita dall’art. 372 c.p.c., che fissa la regola – coerente con la natura del giudizio di legittimità – secondo cui nel detto giudizio non può essere prodotto alcun documento nuovo, neanche relativo a vicende successive al deposito del ricorso, fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

La decisione

In applicazione degli esposti principi la Corte di Cassazione, rilevato che il ricorso è stato proposto da un soggetto giuridico diverso da quello che ha partecipato al giudizio di merito, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché la società ricorrente non ha prodotto – neppure a fronte della specifica eccezione proposta dalla controricorrente – i documenti necessari a comprovare la sua legittimazione all’impugnazione e, cioè, il suo subentro alla parte originaria.

 

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