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Interruzione del nesso causale tra condotta datoriale ed infortunio

Errore del lavoratore non esonera il datore se manca formazione e informazione

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Il caso

nello stesso giorno dell’assunzione con la qualifica di operaio un lavoratore subisce l’amputazione di una mano mentre presta attività lavorativa utilizzando una macchina troncatrice dotata di sega; il datore di lavoro viene assolto perché il fatto non sussiste dal reato di lesioni gravissime, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, sotto forma di manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla valutazione di talune fonti di prova, dalle quali il primo giudice ha desunto che il comportamento del lavoratore, giudicato abnorme e imprevedibile, ha interrotto il nesso di causalità tra la violazione ascritta al datore di lavoro e l’evento lesivo.

La responsabilità del datore di lavoro

Da un modello iperprotettivo, incentrato sull’obbligo di vigilanza assoluto del datore di lavoro sui propri dipendenti, si è passati ad un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori principali destinatari delle norme antinfortunistiche ed obbligati ad agire con diligenza, prudenza e perizia.

Tuttavia, è rimasto sempre fermo il principio secondo il quale il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità all’interno dell’area di rischio nella quale si colloca l’obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in caso di comportamenti trascurati del lavoratore.

Quando è responsabile il lavoratore ed il datore di lavoro no

La condotta idonea a interrompere il nesso di causalità si configura solo quando il lavoratore pone in essere un’azione del tutto autonoma, estranea alle mansioni affidategli e al di fuori di ogni prevedibilità datoriale, oppure agisca in modo radicalmente lontano dalle possibili imprudenze ipotizzabili.

 

Decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, rilevando che il tribunale ha ritenuto abnorme la condotta del lavoratore perché dovuta alla sua imprudente iniziativa, ma in realtà si inseriva perfettamente nel contesto della lavorazione che il neo assunto doveva eseguire, affiancando il collega più esperto; pertanto, il primo giudice non ha considerato che al datore di lavoro è stata contestata proprio la mancata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi di quella troncatrice, a prescindere dal segmento di attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere nei pressi della detta troncatrice.

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