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OIC 30: il nuovo principio sui bilanci intermedi

Varata la versione definitiva dell’OIC 30

Bilancio Intermedio

La finalità del principio e l’ambito di applicazione

Il principio contabile OIC 30, pubblicato a giugno 2025 dall’Organismo Italiano di Contabilità, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa relativi al bilancio intermedio. Il bilancio intermedio ha lo scopo di fornire informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, con riferimento alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico del periodo. Esso si applica alle società che siano tenute per legge o che scelgano volontariamente di redigerlo, incluse quelle che redigono un bilancio consolidato intermedio. Il principio può essere applicato anticipatamente ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 e si applica obbligatoriamente a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 2026.

Struttura e contenuto del bilancio intermedio

Il bilancio intermedio è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (ove previsto) e nota integrativa. Secondo l’OIC 30, gli schemi da utilizzare sono quelli previsti per il bilancio d’esercizio. I prospetti contabili devono riportare, per ciascun elemento, l’importo corrispondente relativo al bilancio intermedio del periodo dell’esercizio precedente. Inoltre, lo stato patrimoniale riporta anche l’importo alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Il principio stabilisce che i criteri di redazione del bilancio siano applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo ‘esercizio’, ancorché di durata inferiore all’anno. Le attività, passività, costi e ricavi devono essere trattati coerentemente con quanto previsto per il bilancio annuale, anche in presenza di fenomeni stagionali o ciclici.

Rilevazione, valutazione e trattamento delle imposte

Le regole previste per la valutazione includono l’applicazione dei medesimi criteri del bilancio di esercizio, con l’ammissione di cambiamenti contabili solo se conformi all’OIC 29. I costi non capitalizzabili devono essere imputati a conto economico nel periodo intermedio. Per quanto riguarda le imposte, il principio stabilisce che esse siano determinate applicando al risultato ante imposte del periodo l’aliquota fiscale annua effettiva stimata, per evitare scostamenti significativi rispetto al dato di fine anno. Le svalutazioni di imposte anticipate non devono essere incluse nel calcolo dell’aliquota effettiva, ma rilevate per intero nel periodo in cui vengono meno i presupposti di certezza.

Nota integrativa e informativa di bilancio

La nota integrativa assume particolare rilevanza nel bilancio intermedio. Essa deve riportare l’eventuale conformità al principio OIC 30 e includere informazioni sugli eventi e operazioni significativi intercorsi dalla chiusura dell’ultimo bilancio d’esercizio. Sono richieste, inoltre, informazioni su stagionalità, criteri di valutazione, movimentazioni delle immobilizzazioni, debiti, oneri finanziari e operazioni non ricorrenti, tra le altre. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-imprese devono attenersi alle semplificazioni previste dal codice civile. In sede di prima applicazione, le società possono omettere i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario, come previsto dal paragrafo 34.

Conclusione

Il principio contabile OIC 30 disciplina i criteri di redazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio. I bilanci intermedi devono essere redatti con gli stessi criteri del bilancio d’esercizio, trattando il periodo come un autonomo esercizio. Il principio si applica obbligatoriamente agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata a partire dal 1° gennaio 2025. La finalità è garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel periodo intermedio.

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