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Patrocinio a Spese dello Stato nel Processo Tributario: Le Sezioni Unite Fanno chiarezza sul rimedio esperibile avverso il rigetto e revoca del provvedimento di ammissione al beneficio: Cass. S.U. 23.7.2025, n. 20929

A cura di Maria Caterina Inzillo.

a) Il Caso

La vicenda riguarda un contribuente al quale, dopo un’iniziale ammissione, era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Contro l’atto di revoca il contribuente ha proposto opposizione ex art. 99 DPR 115 del 2022 al Presidente della commissione tributaria, che lo ha accolto, disponendo ““la revoca della revoca” dell’originario provvedimento di ammissione”.

Successivamente la Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale ha convocato il contribuente per “discutere e deliberare in merito alla sua istanza di opposizione al decreto di revoca” e lo ha rigettato.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento. La Corte ha dato atto della lacunosità della normativa  circa il rimedio per opporsi al provvedimento di revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario,  e – vista  la particolare importanza della questione  – ha rimesso gli atti per l’assegnazione alle Sezioni unite con il seguente quesito: se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente”.

b) la Decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile.

Il principio di diritto affermato è che i provvedimenti di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione istituita presso le Commissioni Tributarie, devono essere impugnati con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), e quindi, dinanzi al giudice civile.

Viene così esclusa l’applicabilità del diverso rimedio previsto per il processo penale dall’art. 99 dello stesso Testo Unico.

c) Spunti Rilevanti

La sentenza offre diversi spunti di notevole interesse:

  • Rimedio Generale: L’opposizione ex art. 170 T.U. viene confermata come un rimedio a carattere generale, costituendo un “principio di diritto vivente” per tutte le questioni in materia di spese di giustizia.
  • Competenza del Giudice Ordinario: La controversia relativa al diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche se sorta in un giudizio tributario, riguarda un diritto soggettivo con fondamento costituzionale (art. 24 Cost.) e, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Autonomia del Giudizio di Opposizione: Il procedimento di opposizione dà vita a un giudizio autonomo che non ha una connessione “ontologica” con quello tributario presupposto nell’ambito del quale è stato adottato il provvedimento ai sensi del DPR 115 del 2002.
  • Esclusione del Rito Penale: Le Sezioni Unite hanno escluso qualsiasi analogia con il rito penale, dove il procedimento per l’ammissione al beneficio è considerato “accessorio” a quello principale e strettamente legato all’esercizio del diritto di difesa.

d) Conclusione

Questa pronuncia è un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di contenzioso tributario.

Le Sezioni Unite della Corte hanno definitivamente stabilito che l’azione da esperire avverso un diniego o una revoca del gratuito patrocinio è l’opposizione prevista dall’art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia da proporsi davanti al tribunale civile con il ricorso disciplinato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 170 stesso T.U..

L’opposizione, regolata  dal rito semplificato di cognizione, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

La scelta del rimedio errato comporta, come nel caso di specie, l’inammissibilità dell’impugnazione.

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