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Plusvalenze in ambito sportivo: natura ed effetti fiscali

La cessione del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta è un bene immateriale suscettibile di produrre plusvalenze (o minusvalenze)

Plusvalenze prestazioni sportive atleti

La vicenda decisa dalla Cassazione

Una società sportiva impugnava, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate per la mancata dichiarazione, ai fini IRES ed IRAP di distinte annualità, delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di alcuni calciatori nonché per la deducibilità degli oneri sostenuti per i servizi di intermediazione prestati dai procuratori degli atleti.

La CTP accoglieva i ricorsi della contribuente mentre la Commissione Tributaria Regionale, decidendo sull’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate, riteneva fondata la pretesa erariale. Avverso tale sentenza la società sportiva proponeva ricorso per cassazione sostenendo che con le cessioni dei calciatori non si realizza una ‘plusvalenza ordinaria’ ma, piuttosto, un ricavo da inserire tra i ‘proventi straordinari’ del conto economico

La disciplina di riferimento

L’oggetto del contratto tra la società e l’atleta è il diritto, per la durata pattuita, alla prestazione sportiva esclusiva. Quando l’atleta si trasferisce in altra società prima della scadenza contrattuale convenuta si realizza, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 91/1981, una “cessione del contratto” avente ad oggetto, appunto, la cessione del diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione sportiva del tesserato.

Il valore del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta è attribuito a seguito di negoziazione diretta tra le società; sotto il profilo tributario, è inquadrabile come bene immateriale strumentale ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) ed è suscettibile di generare plusvalenze (o minusvalenze) rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 del d.P.R. n. 917/1986 e 5 del d.lgs. n. 446/1997.

La plusvalenza (o minusvalenza), in ambito sportivo, può essere calcolata analizzando la differenza tra il valore attribuito all’atleta al momento della cessione con quello iscritto in bilancio, al netto dell’ammortamento, dalla società cedente.

La sentenza n. 8724/2025

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 8724/2025, ha chiarito che:

  • il trasferimento di uno sportivo professionista integra gli estremi della cessione del contratto prevista dall’art. 1406 c.c.;
  • con detta cessione si trasferisce, tra due società sportive, il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta;
  • tale diritto è un bene immateriale strumentale, ai sensi dell’art. 68 del T.U.I.R, ed è dunque suscettibile di generare plusvalenze (o minusvalenze) rilevanti ai fini IRES ed IRAP;
  • non è condivisibile la tesi, sostenuta dalla società sportiva ricorrente, per la quale il corrispettivo del trasferimento dell’atleta dovrebbe essere considerato quale “provento straordinario”, iscrivibile nel conto economico e dunque escluso dal calcolo della base imponibile IRAP, in quanto trattasi di bene immateriale (il diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive dell’atleta), rientrante nell’oggetto sociale dell’utilizzatrice (svolgimento ed offerta al pubblico di spettacoli sportivi), i cui proventi, pertanto, dovranno essere considerati come componenti ordinari di reddito che concorrono a formare la base imponibile.

I principi espressi dalla Corte

Con la sentenza in esame la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

  • “Le cessioni dei contratti dei calciatori rientrano nello schema della cessione del contratto, laddove oggetto della cessione è in questi casi il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, che è senz’altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili,  suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP”

Conclusioni

Per una società sportiva, dal punto di vista contabile, gli atleti sono considerati “immobilizzazioni immateriali” il cui valore economico, e dunque ‘di mercato’, dipende direttamente dalla qualità delle prestazioni sportive offerte. Molto spesso, tuttavia, le società sportive, al fine di beneficiare di un miglior trattamento fiscale, iscrivono a bilancio valori poco congrui delle cessioni dei propri tesserati utilizzando discrezionali criteri di giudizio: con la sentenza in commento la Suprema Corte, definita la natura del trasferimento e l’oggetto del contratto di cessione (diritto esclusivo alla prestazione dell’atleta), ha fornito importanti indicazioni pratiche precisando che il relativo corrispettivo, trattandosi di bene immateriale, concorrerà a formare la base imponibile e potrà, di conseguenza, generare plusvalenze (o minusvalenze) che dovranno essere correttamente annotate nelle scritture contabili.

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