TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

I reati del socio accomandatario “fallito” nelle SAS

Responsabilità penale del socio accomandatario fallito nelle società in accomandita

reati socio accomandatario fallito

Premessa

Secondo l’art. 222 legge fall. (oggi confluito nell’art. 328 CCII) rispondono dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili di SNC e gli accomandatari di SAS; la disposizione, prevista in modo specifico per le società di persone, “sembra” escludere l’applicabilità delle disposizioni previste dall’art. 223 legge fall. (c.d. bancarotta impropria) per gli amministratori e soggetti apicali di tali società, seppure con alcune eccezioni.

Sulla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili

L’art. 222 legge fall. prevede che nel fallimento delle società SNC e SAS le pene stabilite dall’art. 216 legge fall. si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili falliti: nel caso delle società in accomandati semplice il soggetto è individuato nel socio accomandatario. La disposizione è confermata oggi dall’art. 328 CCII, con la sola modifica del termine fallimento in liquidazione giudiziale: rispondono, quindi, dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice che falliscono per estensione a seguito del fallimento della società.

Secondo Cass. pen. n. 13091/2016 affinché sussista la responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 147 legge fall. Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, il tribunale penale è vincolato agli accertamenti compiuti da quello fallimentare riguardo all’individuazione e al conseguente fallimento dei soci illimitatamente responsabili e quindi ai problemi relativi all’estensione del fallimento ai soci occulti, ai soci receduti o esclusi o ai soci che hanno cessato l’esercizio dell’attività commerciale o ai soggetti divenuti soci dopo la trasformazione della società (App. Milano 12 gennaio 2010, n. 52).

Sulla dubbia applicabilità dell’art. 223 legge fall. al socio accomandatario amministratore della SAS

Non sembra, invece, applicabile al socio accomandatario di una SAS dichiara fallita (e quindi fallito in proprio) il reato di cui all’art. 223 legge fall. relativo alla c.d. bancarotta impropria per i reati commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite.

L’articolo citato (oggi riproposto nell’art. 329 CCII), prevede che si applicano le pene stabilite nell’art. 216 legge fall. (oggi confluito nell’art. 322 CCII) agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

Per il socio accomandatario, infatti, si applica già l’art. 222 legge fall. che si trova nel capo I, per cui l’art. 223, legge fall., comma 1, non sembra potersi riferirsi alle società di persone ma solo a quelle di capitali; sotto un profilo logico, inoltre, l’art. 223 legge fall. per i reati in esso contemplati si riferisce al comma 2 n. 1) a reati collegati alle società di capitali ed al comma 2 n. 2) a comportamenti di soggetti che, senza causare il proprio fallimento, causano quello della società.

L’art. 222 legge fall. è l’ultima norma del capo I del titolo VI, dedicato alle disposizioni penali e ha come rubrica “Reati commessi dal fallito”; pertanto tale articolo, quando stabilisce che “Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili”, precisa che per i reati commessi dai soci illimitatamente responsabili, seppur falliti per estensione, si applicano le stesse disposizioni in precedenza dettate per i reati commessi dal fallito in quanto imprenditore individuale.

Secondo tale interpretazione per tali soci, quindi, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui al capo II, che inizia con l’art. 223, in quanto le norme contenute in questo capo riguardano i reati commessi da persone diverse dal fallito.

Sulla responsabilità dei soci nelle società di persone

Quanto alla posizione dei soci, questi possono rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta societaria solo a titolo di concorso dell’extraneus nel reato proprio, oltre ad alcune ipotesi previste per alcune figure di società commerciale. Con riferimento alle SNC, i soci potranno rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta quale diretti destinatari dell’art. 223 l. fall., nonché quali amministratori di fatto della medesima società ed infine in caso di loro dichiarazione personale di fallimento, che può intervenire ai sensi dell’art. 147, legge fall. (Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2004, n. 229836; Cass. sez. V, 11.10.1994 n. 229836).

L’estensione della responsabilità penale dell’art. 223 della legge fall. al socio anche amministratore di fatto – riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – potrebbe costituire indirettamente un’interpretazione in favore dell’estensione di tutte le disposizioni di cui all’art. 223 anche nei confronti dei soci che risultano formalmente amministratori come tutti i soci della SNC ed il socio accomandatario della SAS.

Anche con riferimento alle SAS, inoltre, la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante può essere ricondotta a due diverse situazioni:

1) quando l’accomandante sia considerato socio (dichiarato, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi dell’art. 147, comma 2, legge fall.) illimitatamente responsabile per essersi ingerito nell’amministrazione societaria, venendo così a possedere, con lo status di fallito la necessaria qualifica soggettiva

2) quando sia considerato quale come amministratore di fatto della società dichiarata fallita, a prescindere dallo status di fallito, bastando a conferirgli la soggettività attiva l’essere stato preposto all’amministrazione ed al controllo di una societa` commerciale, com’è previsto dall’art. 223 l.fall. (Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 1994, Cumani, in Mass. Uff., n. 197282).

Sulla responsabilità del socio accomandante ovvero non dichiarato fallito

Se il socio di SAS ha svolto anche le funzioni di amministratore, seppur di fatto, ed il reato è stato commesso nell’esercizio di tale carica, può trovare applicazione l’art. 223 anche ove non fosse stato dichiarato fallito per qualsiasi motivo. Invero, “il fatto che nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice il reato di bancarotta sia previsto e tipizzato dall’art. 222 l. fall. in relazione alla figura del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, non impedisce che, nel caso in cui ricorra la figura dell’amministratore di fatto, ossia colui che abbia in concreto esercitata l’attività gestoria dell’ente, anche tale soggetto possa essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta ai sensi del successivo art. 223 l. fall., a prescindere dalla qualità personale di fallito. Ciò in quanto proprio l’art. 223 l. fall. prevede i fatti di bancarotta fraudolenta che possono essere commessi da persone diverse dal fallito, tra le quali l’amministratore della società dichiarata fallita, da intendersi sia come amministratore di diritto che semplicemente di fatto” (Cass. penale 13/10/2009, n.43036). È da ritenersi responsabile penalmente anche il socio accomandante di una s.a.s. che diventa illimitatamente responsabile per essersi “di fatto” ingerito nella gestione della società (Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2016, n. 14531). E rispondono penalmente anche i soci di una società irregolare o di fatto (Trib. Spoleto 12 maggio 1987) e i soci occulti di società occulta (Trib. Varese 3 giugno 1987). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della responsabilità del socio occulto per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 222 l. fall., è necessario che sia stato dichiarato il fallimento anche della società occulta (Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23044).

Conclusioni

In base all’art. 222 legge fall. (oggi confluito nell’art. 328 CCII) rispondono dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili di SNC e i soci accomandatari di SAS che falliscono per estensione a seguito del fallimento della società. Ad essi vanno aggiunti i soci accomandanti di s.a.s. che diventano illimitatamente responsabili per essersi ingeriti di fatto nella gestione della società, i soci di società irregolari o di fatto, i soci occulti e i soci di società occulta. Resta dubbia l’applicabilità dell’art. 223 legge fall. al socio accomandatario per la quale è stata tipizzata un fattispecie specifica nell’art. 222 legge fall. ed essendo la disposizione di cui all’art. 223 legge fall. prevista per i soggetti apicali di società di capitali fallite che non falliscono personalmente con il fallimento della società. Occorre, tuttavia, rilevare che l’estensione della responsabilità di cui all’art. 223 legge fall. anche al socio amministratore di fatto potrebbe costituire un orientamento tale da rendere applicabile, in estensione, tutte le disposizioni di cui all’art. 223 legge fall., e non solo quelle di cui all’art. 222 legge fall., al socio accomandatario ovvero ai soci di SNC.

 

Autore

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto