- Pubblicato daVincenzo Cantafio
- -Giugno 11, 2025
- -Diritto societario, News
La Cassazione chiarisce i presupposti oggettivi per ottenere la riduzione TARI

Le riduzioni tecniche
In materia di riduzioni tari vengono in considerazione i commi 656 e 657 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n. 147, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la tarsu.
Entrambe le norme prevedono riduzioni cd. tecniche, applicabili in situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.
L’onere della prova
Le cd. riduzioni tecniche spettano al contribuente ope legis e, cioè, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, a prescindere dalla previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica preventiva domanda
Il contribuente è gravato del solo onere di provare i presupposti normativi della riduzione.
In altri termini le riduzioni tecniche non sono collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, sicché vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne
Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il caso rientra nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della legge istitutiva della TARI (L. n. 147 del 2013) e dà certamente diritto ad una riduzione in misura non superiore al quaranta per cento, poiché rispondente alla percentuale di riduzione prevista dalla norma e graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino.
Autore
RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi: