- Pubblicato daGiorgio Conforti
- -Aprile 29, 2025
- -Diritto societario, News
Vizi dell’opera: l’appaltatore è esente da responsabilità solo se manifesta il proprio dissenso alle istruzioni impartite dal committente

La vicenda decisa dalla Cassazione
La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento danni avanzata dai proprietari di un immobile contro l’impresa e il direttore dei lavori, responsabili della realizzazione di un fabbricato residenziale nel terreno confinante. I danni lamentati erano causati dai lavori di scavo e palificazione, affidati a un altro esecutore. L’impresa ha citato quest’ultimo per essere indenne da eventuali condanne. Il Tribunale, dopo aver espletato la consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato l’impresa e il direttore dei lavori. La Corte d’Appello, pur riconoscendo che la CTU imputava anche all’appaltatore parte della responsabilità per i danni, ha confermato la sentenza di primo grado. L’impresa e il direttore dei lavori hanno ricorso in Cassazione contestando il rigetto della domanda di manleva nei confronti dell’appaltatore.
Il quadro normativo
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con autonoma organizzazione e a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
L’art. 1667 c.c. stabilisce che l’appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell’opera realizzata. Tuttavia, la garanzia non è dovuta quando il committente ha accettato l’opera e le difformità erano note o riconoscibili. In questo caso, l’appaltatore non deve rispondere se il committente ha agito in buona fede.
L’ordinanza n. 10231/2025
La Suprema Corte, ribadendo importanti principi in tema di responsabilità contrattuale nell’ambito degli appalti ‘privati’, con l’ordinanza n. 10231/2025 ha accolto il ricorso formulato dall’impresa e dal direttore dei lavori rinviando alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la rivalutazione della controversia alla luce dei principi indicati.
Nel caso in esame la Corte ha precisato che, accertata la sussistenza di un contratto d’appalto, al fine di poter escludere la responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera realizzata questi avrebbe dovuto dimostrare di aver agito come ‘mero esecutore’ (nudus minister), manifestando il proprio dissenso rispetto alle istruzioni impartite, a fronte delle insistenze del committente.
I principi espressi dalla Corte
Con l’ordinanza in esame la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
– “l’appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell’esecuzione di opere poste in essere anche in eventuale assenza della documentazione tecnica necessaria, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo”;
– “In materia di appalto, l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle”;
– “Poiché non è questione sull’esistenza di un contratto di appalto per le opere di fondazione, al fine di escludere ogni responsabilità dell’appaltatore sarebbe stato onere di questi dimostrare di aver agito come nudus minister, a fronte delle insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo e pur avendo manifestato il proprio dissenso”.
Conclusioni
Il contratto d’appalto, frequentemente utilizzato nel settore edile, riveste un ruolo molto delicato per il corretto funzionamento dei rapporti negoziali tra le varie imprese ed i professionisti, per cui è molto importante distinguere i ruoli e le rispettive competenze dei contraenti (committente ed appaltatore).
L’appaltatore è responsabile delle difformità e dei vizi dell’opera realizzata in quanto obbligato alla verifica tecnica ed al controllo del progetto affidato dal committente: tuttavia, alla luce dei principi enunciati con l’ordinanza in esame, è stato chiarito che, qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di aver agito esclusivamente come ‘mero esecutore’ (nudus minister) a fronte delle insistenze del committente, l’appaltatore è esente da responsabilità.
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